Cassazione Civile, Ordinanza n. 02116/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società sulla base di due crediti risultanti da titoli giudiziali definitivi, per un importo complessivo superiore alla soglia di legge. La società e il suo legale rappresentante avevano proposto reclamo e poi ricorso per cassazione sostenendo: 1) di non superare i limiti dimensionali di non fallibilità previsti dalla legge fallimentare, deducendo che la prova poteva essere data anche con mezzi diversi dai bilanci e che erano stati prodotti bilanci e libro giornale; 2) che non fosse superata la soglia dei € 30.000 di crediti scaduti, poiché il secondo credito sarebbe stato vantato verso la persona fisica del legale rappresentante e non verso la società; 3) che vi fosse violazione del giudicato/ne bis in idem, perché un precedente ricorso del medesimo creditore, fondato sul medesimo credito, era stato rigettato con decreto non impugnato, sicché la nuova iniziativa sarebbe stata preclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa ai bilanci, osservando che ai fini della prova della non fallibilità i bilanci rilevanti sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese; se non hanno tali caratteristiche il giudice può motivatamente non valorizzarli. Ha dichiarato inammissibile la restante parte del primo motivo e anche il secondo motivo, perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello circa l'esistenza di un ulteriore credito verso la società. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non forma giudicato e non impedisce una nuova istanza fondata su elementi diversi o sopravvenuti; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato un elemento di novità, costituito dal superamento della soglia dei crediti scaduti grazie a un ulteriore titolo esecutivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ne limita l'uso quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio o dei documenti, ma solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 1, secondo comma, l. fall.
La non fallibilità va provata dal debitore; i requisiti dimensionali devono risultare con gli strumenti probatori idonei e rituali.
art. 15, quarto comma, l. fall.
I bilanci degli ultimi tre esercizi da depositare devono essere quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese.
Rileva per il superamento della soglia dei crediti scaduti necessaria ai fini della dichiarazione di fallimento.
Richiamato per affermare che i bilanci considerabili sono quelli regolarmente depositati nel registro delle imprese.
Il principio del giudicato non si applica al decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, che non ha natura decisoria definitiva su diritti soggettivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È la norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Ai fini della prova della non fallibilità dell'imprenditore, i bilanci rilevanti sono quelli regolarmente approvati e depositati; bilanci non approvati o non depositati possono essere motivatamente disattesi dal giudice.
- La censura che formalmente deduce violazione di legge ma sostanzialmente contesta la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione quando mira solo a una rivalutazione del merito.
- Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non forma giudicato sostanziale e non impedisce una nuova domanda fondata su elementi nuovi, sopravvenuti o non dedotti nel primo procedimento.
- La preclusione derivante dal precedente rigetto è solo di fatto e circoscritta agli elementi esaminati; essa non impedisce la dichiarazione di fallimento in presenza di un diverso quadro fattuale o istruttorio.
- Il creditore non ha un diritto soggettivo alla dichiarazione di fallimento del debitore, sicché i provvedimenti che respingono l'istanza non hanno natura decisoria definitiva e non sono assimilabili a una sentenza passata in giudicato.
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