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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14611/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio traeva origine dal ricorso di un dipendente nei confronti di una regione, con cui si chiedeva la declaratoria di nullità e/o illegittimità di due determinazioni dell'ente del 24 ottobre 2014 e del 4 novembre 2014, nonché, se del caso, la loro disapplicazione. Il ricorrente domandava inoltre l'accertamento del diritto all'inquadramento nel ruolo dirigenziale regionale, il riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico di dirigente percepito fino a ottobre 2014 e quello effettivamente corrisposto successivamente, dal novembre 2014 fino alla reintegra, oltre al risarcimento del danno alla professionalità per asserita violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 2103 c.c. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché, nelle more del giudizio, è stata depositata rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata nell'interesse del ricorrente e della relativa accettazione da parte della resistente; ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai soli esiti di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo in cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si provvede sulle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del processo, poiché la norma richiama soltanto rigetto e inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della pretesa di inquadramento e delle doglianze sul superiore svolgimento di mansioni.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda di tutela contro l'assegnazione/inquadramento non conforme alle mansioni svolte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo, senza necessità di una pronuncia sul merito delle censure.
  • Nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia non può essere disposta la condanna alle spese sulla base dell'art. 391, comma 4, c.p.c., salvo diverse previsioni applicabili.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'estinzione del processo, essendo limitato ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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