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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14591/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, ex art. 28 L. 300/1970, della decisione con cui era stata esclusa l’antisindacalità del regolamento di ateneo che dichiarava incompatibile la nomina a componente del CUG con il ruolo di rappresentante dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 del CCNL Università e delle RSU. Il sindacato ricorrente sosteneva che l’art. 57 d.lgs. 165/2001 non prevedesse alcuna incompatibilità e non attribuisse alle amministrazioni il potere di introdurla nei regolamenti interni; deduceva inoltre che l’esclusione dei rappresentanti sindacali dal CUG violasse la libertà sindacale e fosse discriminatoria, in contrasto con gli artt. 39 Cost., 15 L. 300/1970 e 2 d.lgs. 216/2003. Con il terzo motivo contestava anche l’affermazione della corte territoriale secondo cui una precedente ordinanza cautelare del TAR Veneto sarebbe passata in giudicato, deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l’art. 57 d.lgs. 165/2001 non preveda una delega alle amministrazioni per introdurre ipotesi di incompatibilità alla nomina nel CUG e che una clausola regolamentare che escluda i rappresentanti sindacali leda in concreto le prerogative sindacali, risultando priva di base legale e irragionevole. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    "qualsiasi comportamento volto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero"

    La nozione di condotta antisindacale è teleologica e aperta: può consistere in qualsiasi comportamento datoriale idoneo a ledere oggettivamente la libertà e l’attività sindacale, anche senza uno specifico intento lesivo, purché la condotta sia attuale o permangano i suoi effetti.

  • art. 57 d.lgs. n. 165/2001

    "Il Comitato unico di garanzia [...] è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione"

    La norma non prevede una delega alla pubblica amministrazione per introdurre incompatibilità alla designazione dei componenti del CUG e consente una libera designazione da parte delle organizzazioni sindacali, senza interferenze dell’amministrazione.

  • art. 148 del Regolamento Generale di Ateneo dell’Università di Padova

    "La nomina a componente CUG è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 del CCNL Università"

    La clausola regolamentare è ritenuta illegittima perché introduce un’incompatibilità non prevista dalla legge e lesiva delle prerogative sindacali, oltre a non risultare ragionevole rispetto alla funzione del CUG.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della censura di lesione dell’autonomia e libertà sindacale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per la dedotta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza in relazione all’introduzione dell’incompatibilità.

  • art. 15 L. 300/1970

    Invocato per sostenere la nullità/discriminazione della clausola regolamentare che limita la rappresentanza sindacale.

  • art. 2 d.lgs. n. 216/2003

    Richiamato quale norma antidiscriminatoria per censurare l’esclusione del rappresentante sindacale dal CUG.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare l’affermazione del giudice di merito circa il preteso giudicato su un’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In materia di condotta antisindacale, l’art. 28 St. lav. tutela ogni comportamento del datore di lavoro oggettivamente idoneo a comprimere la libertà e l’attività sindacale; non è necessario accertare un intento doloso specifico, essendo sufficiente la lesione concreta del bene protetto.
  • La condotta antisindacale può consistere anche nell’adozione di atti regolamentari o negoziali che, in modo non consentito dalla legge, limitino la partecipazione sindacale a organismi o procedure previste dall’ordinamento.
  • L’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’amministrazione incontra il limite della legge: non è ammissibile introdurre per via interna incompatibilità o restrizioni alla designazione dei rappresentanti sindacali quando la norma primaria preveda una designazione libera.
  • La valutazione di ragionevolezza di una clausola limitativa deve considerare la funzione dell’organo e le competenze dei soggetti esclusi; l’esclusione di rappresentanti sindacali da un organismo di garanzia può essere illegittima se non sorretta da un’esigenza concreta e se priva di base legale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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