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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14590/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di azienda sanitaria locale, con qualifica di CPSE e funzione di coordinatore di ruolo presso un presidio ospedaliero, aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale di un ricorso monitorio per il pagamento di somme asseritamente dovute tra l'1.12.2014 e il 2.9.2016 a titolo di straordinario non retribuito, indennità di reperibilità e indennità di coordinamento. In appello la domanda è stata rigettata integralmente. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione e travisamento della documentazione prodotta e per ritenuta mancata prova dei crediti; 2) violazione dell'art. 416 c.p.c. per non aver valorizzato la mancata contestazione dei fatti da parte dell'azienda sanitaria; 3) violazione degli artt. 34 CCNL comparto sanità 7.4.1999, 36 Cost. e 2108 c.c. per avere negato che l'incarico di coordinamento implicasse autorizzazione allo straordinario; 4) violazione dell'art. 7 CCNL di comparto sulla reperibilità, sostenendo che una nota dirigenziale avesse imposto una pronta disponibilità generica h24 per tutto il mese; 5) violazione dell'art. 10 CCNL comparto sanità 2000/2001, deducendo che l'indennità di coordinamento fosse dovuta anche per più reparti coordinati e fosse cumulabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e non a denunciare un vero vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il secondo perché la valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito; il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi fondata sulla mancanza di preventiva autorizzazione allo straordinario, requisito indispensabile nel rapporto di lavoro presso l'azienda sanitaria; il quarto perché si limitava a contestare l'apprezzamento di merito sull'insufficienza della nota dirigenziale a provare l'effettivo svolgimento della reperibilità. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: l'interpretazione della Corte territoriale dell'art. 10 CCNL, nel senso che l'indennità di coordinamento è dovuta in misura fissa e non in proporzione alle diverse unità coordinate, è stata ritenuta congrua e conforme all'orientamento di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'azienda sanitaria non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; rileva solo se siano state poste a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali, o prove legali disattese o trattate come liberamente valutabili.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi di uso scorretto delle regole legali di valutazione della prova; non consente di trasformare in vizio di legge una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.

  • art. 416 c.p.c.

    La non contestazione dei fatti è un profilo rimesso all'apprezzamento del giudice di merito nell'ambito della valutazione del fatto.

  • art. 34 CCNL comparto Sanità 7.4.1999

    Lo straordinario è dovuto solo se vi è preventiva autorizzazione del dirigente responsabile; l'autorizzazione non si desume automaticamente dal conferimento dell'incarico o dalla natura delle funzioni svolte.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato insieme alla disciplina contrattuale sullo straordinario, ma la Corte ne fa applicazione nel senso che il compenso presuppone i requisiti previsti dalla disciplina collettiva e la prova del relativo svolgimento autorizzato.

  • art. 2108 c.c.

    Il compenso per il lavoro straordinario richiede i presupposti stabiliti dalla normativa applicabile e, nel caso di specie, la preventiva autorizzazione.

  • art. 7 CCNL di comparto

    La pretesa all'indennità di reperibilità presuppone la prova effettiva dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità previsti; non basta una lettura astratta della disposizione o di una nota organizzativa.

  • art. 10 CCNL comparto Sanità 2000/2001

    L'indennità di coordinamento è da corrispondersi in misura fissa e non in proporzione alle singole unità di assegnazione; non è cumulabile per ciascun reparto eventualmente coordinato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che tali non sono; non è invece uno strumento per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il principio di non contestazione è oggetto di valutazione del giudice di merito, cui spetta apprezzare se e in quale misura la condotta processuale della controparte abbia reso provati i fatti allegati.
  • Nel rapporto di lavoro presso azienda sanitaria, il compenso per il lavoro straordinario presuppone la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile; tale autorizzazione non può essere desunta automaticamente dal solo conferimento dell'incarico o dalla natura delle mansioni svolte.
  • Per il riconoscimento dell'indennità di reperibilità occorre dimostrare l'effettivo svolgimento dei turni previsti, non essendo sufficiente una mera deduzione interpretativa della disciplina o di atti organizzativi generali.
  • Quando la contrattazione collettiva prevede un'indennità di coordinamento in misura fissa, essa non è ripetibile o cumulabile per ciascuna struttura ulteriormente coordinata, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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