Cassazione Civile, Ordinanza n. 14589/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Le lavoratrici, psicologhe utilizzate sin dal 1993 presso un Comune nell’ambito di un servizio socio-psico-pedagogico, dopo il trasferimento ope legis ai ruoli di un’azienda sanitaria provinciale a seguito di legge regionale, hanno agito per ottenere differenze retributive. Sostenevano che, pur essendo state inquadrate nella categoria D del comparto sanità non dirigenziale, svolgevano le medesime mansioni dei psicologi assunti direttamente dall’azienda sanitaria e inquadrati come dirigenti sanitari non medici, con retribuzione e premio di produttività inferiori e non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato. In cassazione deducevano: 1) violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. per omessa corretta pronuncia sulla domanda; 2) violazione dell’art. 36 Cost., sostenendo che la proporzionalità della retribuzione rispetto alle mansioni non dipende dalla legittimità dell’assegnazione né dai sistemi di classificazione dei contratti collettivi; 3) violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 30, 31 e 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, lamentando una falsa interpretazione della domanda, poiché esse non miravano a rivendicare l’inquadramento dirigenziale, ma solo l’adeguamento retributivo per identiche mansioni svolte rispetto ai colleghi psicologi dell’ente di destinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel passaggio da un’amministrazione all’altra, trovi applicazione la contrattazione collettiva del cessionario e che, nel comparto sanità, la figura dello psicologo sia collocata nell’area dirigenziale, non nella categoria non dirigenziale D. Ha però precisato che tale circostanza non va intesa come attribuzione di mansioni superiori o come accesso alla dirigenza in violazione del concorso, ma come corretta individuazione del profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte. Ha inoltre affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. e quello di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001 impongono di non discostarsi dalle previsioni contrattuali, salvo che una differenziazione sia prevista dalla contrattazione collettiva. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato; nel pubblico impiego contrattualizzato tale principio opera anche come parametro di giudizio sulla coerenza del trattamento economico rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
art. 112 c.p.c.
È evocato come norma processuale violata per pretesa omessa o inesatta pronuncia sulla domanda di parte.
art. 30, comma 2, d.lgs. 165/2001
È richiamato dai giudici di merito per l’inquadramento del dipendente trasferito, ma la Cassazione valorizza soprattutto il principio del passaggio alla contrattazione del cessionario.
art. 31 d.lgs. 165/2001
Stabilisce il principio generale del passaggio del personale tra amministrazioni e il rinvio alla disciplina del rapporto nel cessionario, con applicazione del relativo contratto collettivo.
art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001
È letto come specificazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato, imponendo al datore pubblico di attenersi alle previsioni della contrattazione collettiva.
art. 40 d.lgs. 165/2001
È richiamato per affermare che la materia degli inquadramenti del personale è rimessa alla contrattazione collettiva.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati nei giudizi di merito per escludere l’attribuzione diretta della qualifica dirigenziale senza concorso.
art. 2112 c.c.
È evocato come parametro di riferimento del passaggio di personale e del collegamento con la successione nel rapporto, nei limiti richiamati dall’art. 31 d.lgs. 165/2001.
art. 15 d.lgs. 502/1992
Richiamato, per il comparto sanitario, ai fini della qualificazione dirigenziale del ruolo sanitario.
art. 18 d.lgs. 502/1992
Richiamato insieme all’art. 15 d.lgs. 502/1992 per la disciplina del ruolo dirigenziale sanitario.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi si applica la contrattazione collettiva dell’ente di destinazione, dovendosi individuare nel nuovo assetto organizzativo il profilo professionale corrispondente alle mansioni già svolte.
- Se il profilo professionale del lavoratore non trova corrispondenza nella categoria non dirigenziale del comparto di destinazione, ciò non implica attribuzione di mansioni superiori né accesso alla dirigenza in violazione del concorso, ma soltanto corretta collocazione contrattuale del profilo.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. e quello di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001 devono essere letti in coerenza con la contrattazione collettiva, la quale disciplina gli inquadramenti e consente differenziazioni economiche solo se espressamente previste.
- Il datore di lavoro pubblico non può modificare unilateralmente la posizione giuridica ed economica del personale oltre quanto stabilito dalle norme pattizie; può adattare i profili professionali alle esigenze organizzative, ma non alterare la classificazione contrattuale del rapporto.
- La domanda di adeguamento retributivo va scrutinata in base alle mansioni effettivamente svolte e al corretto inquadramento contrattuale del profilo, non in base a una pretesa automatica parificazione formale con dipendenti assunti con diverso percorso di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14585/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14590/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14591/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14601/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14604/2026 del 17/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14611/2026 del 17/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →