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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14601/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un candidato inserito in una procedura di avviamento al lavoro per quattro posti di operatore tecnico magazziniere cat. B, attivata ai sensi dell'art. 16 l. n. 56/1987, deduceva di essere stato illegittimamente pretermesso perché la commissione gli aveva fatto svolgere soltanto la prova orale, dichiarandolo non idoneo senza consentirgli di sostenere anche la prova pratica prevista dall'avviso. In primo grado la domanda di accertamento del diritto all'assunzione, o in subordine di risarcimento del danno, era stata rigettata; in appello veniva riconosciuta l'illegittimità della procedura nella parte in cui non aveva consentito l'espletamento integrale delle prove, ma si negava comunque il diritto all'assunzione e il danno da perdita di chance, ritenendo necessaria anche la dimostrazione di una posizione reddituale utile in graduatoria. Il candidato ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 16 l. n. 56/1987, degli artt. 23, 27 e 28 d.P.R. n. 487/1994 e dell'avviso pubblico, sostenendo che la procedura imponeva il completamento di entrambe le prove e che non era richiesta una ulteriore graduatoria reddituale; inoltre assumeva che la perdita di chance potesse essere provata anche per presunzioni. L'ente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, censurando la parte della sentenza che aveva ritenuto illegittimo l'operato della commissione, sostenendo che l'inidoneità all'orale bastasse per escludere dalla prova pratica e che l'idoneità richiedesse necessariamente il superamento preventivo dell'orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale: ha condiviso la correzione della motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto necessaria una prova dell'utile collocazione in graduatoria sotto il profilo reddituale, osservando però che il candidato non aveva comunque allegato né dimostrato un idoneo superamento di entrambe le prove previste dalla selezione, presupposto indispensabile per l'assunzione. Quanto alla domanda di perdita di chance, ha rilevato un difetto di allegazione perché le probabilità da dimostrare avrebbero dovuto riferirsi al superamento complessivo delle prove e non alla sola posizione in graduatoria. Il ricorso incidentale dell'ente è rimasto assorbito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, ha dichiarato assorbito l'incidentale e ha compensato integralmente le spese, dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 28 febbraio 1987, n. 56

    Disciplina la procedura di avviamento al lavoro; nella fattispecie non imponeva una ulteriore graduatoria degli idonei fondata sul reddito oltre alla graduatoria formata dal servizio regionale, ma richiedeva comunque il superamento delle prove previste dalla selezione.

  • artt. 23, 27 e 28 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamati per la disciplina dell'ordine di svolgimento delle prove e delle modalità di selezione; l'avviso non prevedeva che il mancato superamento della prima prova precludesse automaticamente la seconda, ma la censura sul punto è stata superata dalla mancanza di allegazioni idonee a fondare il diritto all'assunzione.

  • art. 7 dell'avviso pubblico di selezione

    L'avviso stabiliva che la prova selettiva consistesse in una prova orale o scritta e in una prova pratica, da valutarsi complessivamente solo all'esito di entrambe.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo conforme a legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di avviamento al lavoro regolate dall'art. 16 l. n. 56/1987, l'assunzione presuppone il rispetto delle modalità selettive previste dall'avviso e il superamento delle prove ivi indicate, da valutarsi secondo la disciplina applicabile e non in base a una graduatoria reddituale ulteriore non prevista.
  • Se la commissione arresta illegittimamente la selezione prima del completamento delle prove, il candidato che voglia ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione deve allegare e provare i presupposti concreti che lo avrebbero reso idoneo all'esito dell'intera selezione; non basta dedurre la sola irregolarità procedurale.
  • La domanda di risarcimento per perdita di chance richiede allegazioni specifiche sulla concreta probabilità di conseguire il bene finale, probabilità che deve essere riferita al risultato effettivamente impedito dalla condotta contestata e non a un presupposto astratto o solo formale.
  • Il giudice di legittimità può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto, purché la decisione sia giustificata sulla base degli elementi di fatto già acquisiti e non contestati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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