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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20044/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato il ricorrente a pagare euro 20.000,00 oltre rivalutazione e interessi, con regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (moglie)

La controversia

Nel corso di un giudizio di separazione, una parte conveniva l'altra chiedendo la restituzione di somme da lei versate prima e durante il matrimonio per l'acquisto e per alcuni interventi relativi a un immobile poi destinato a casa coniugale, nonché per altre spese. In primo grado la domanda veniva rigettata, con esclusione della restituzione sia per difetto di prova sia perché alcune elargizioni erano state qualificate come donazione indiretta. In appello la domanda veniva accolta solo in parte: la Corte territoriale riteneva che due bonifici, per complessivi euro 20.000,00, effettuati in favore della cooperativa edilizia per l'acquisto dell'abitazione futura comune, non fossero animati da spirito di liberalità e configurassero un indebito arricchimento, riconoscendo quindi il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., con rivalutazione e interessi. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2041 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente "emendato" la domanda, qualificando la pretesa come azione di arricchimento senza causa, benché tale titolo non fosse stato dedotto dall'attrice/appellante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti allegati anche in appello, purché non alteri i fatti costitutivi della domanda; ha inoltre rilevato la carenza di specificità del ricorso, perché non era stata riportata in modo completo la domanda originaria, e ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito il contenuto sostanziale della pretesa e implicitamente escluso altre causae dazione, compresa quella contrattuale invocata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione è violato solo se il giudice sostituisce la domanda proposta con un'altra, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta in giudizio; non lo è quando si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È richiamato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa un vizio motivazionale decisivo nella sentenza impugnata.

  • art. 143 c.p.c.

    È citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifico accoglimento da parte della Corte.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è ritenuta correttamente applicabile dalla Corte territoriale in base alla sostanza dei fatti allegati, in assenza di una diversa causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Indicato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti e di individuare la norma applicabile anche in modo difforme rispetto alla qualificazione prospettata, purché non muti i fatti costitutivi della domanda o introduca un diverso thema decidendum.
  • La violazione del divieto di ultrapetizione si configura solo quando il giudice sostituisca la domanda proposta con una diversa, fondata su fatti costitutivi non dedotti in giudizio; non basta una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci error in procedendo, il principio di autosufficienza richiede la riproduzione puntuale degli atti e dei passaggi rilevanti necessari a consentire alla Corte il controllo del vizio dedotto.
  • L'interpretazione della domanda è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • L'azione di arricchimento senza causa può essere applicata quando dagli atti emerga una attribuzione patrimoniale priva di una specifica causa giustificativa e non riconducibile a liberalità o a un diverso titolo contrattuale dedotto e provato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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