Parere n. 981/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor Centore Francesco in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Eurofood s.r.l. contro la Prefettura di Caserta per l’annullamento dei provvedimenti di archiviazione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato recanti rispettivamente codice pratica P-CE/L/Q/2025/106341 e P-CE/L/Q/2025/106338 del 12 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti del 12 settembre 2025 di archiviazione di due istanze di nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione tempestiva dei contratti di soggiorno.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’archiviazione di due procedimenti per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri. I contratti di soggiorno erano stati trasmessi dalla Prefettura l’11 agosto 2025, ma non erano stati firmati digitalmente e restituiti entro il termine di quindici giorni previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. La ricorrente ha dedotto: l’erronea interpretazione della disciplina, sostenendo che il ritardo fosse riconducibile a un malfunzionamento della PEC, al periodo feriale e al tardivo riscontro del consulente; la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990; la violazione del principio di soccorso istruttorio e dei principi di correttezza, collaborazione e tutela dell’affidamento; l’omessa valutazione dell’istanza di riesame presentata il 9 dicembre 2025, con allegazione dei contratti firmati digitalmente. È stata inoltre proposta istanza cautelare, ritenuta sorretta da mere formule di stile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. L’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998 impone la trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello unico entro quindici giorni, salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore o, comunque, da cause non imputabili al lavoratore. Le circostanze dedotte dalla società non integrano forza maggiore, poiché si tratta di inconvenienti evitabili mediante la normale diligenza e non di eventi esterni, imprevedibili e irresistibili. Il mancato deposito tempestivo determina il venir meno di un presupposto giuridico essenziale per la prosecuzione del procedimento; l’amministrazione era quindi tenuta ad archiviare la pratica e non disponeva di poteri di proroga, differimento o valutazione della documentazione tardiva in assenza di un’espressa previsione normativa. La natura vincolata e automatica dell’archiviazione esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, operando invece l’art. 21-octies della medesima legge. L’istanza di riesame, presentata alcuni mesi dopo l’archiviazione, non imponeva la riapertura della pratica in autotutela né consentiva l’attivazione del soccorso istruttorio, ormai preclusi dalla disciplina di settore.
Osservazioni
Primo motivo - Termine per la trasmissione del contratto di soggiorno e forza maggiore
Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998 è vincolante. Il mancato deposito comporta il rifiuto o la revoca del nulla osta e, nel caso esaminato, legittima l’archiviazione. Un malfunzionamento della PEC, il periodo feriale e il tardivo riscontro del consulente non costituiscono forza maggiore, non trattandosi di eventi esterni, imprevedibili e irresistibili non evitabili con la normale diligenza.
Primo motivo - Inapplicabilità del preavviso di rigetto
La natura vincolata e automatica del provvedimento di archiviazione esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, in quanto non residuano margini di valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Secondo e terzo motivo - Soccorso istruttorio e istanza di riesame
L’amministrazione non era tenuta a considerare la documentazione prodotta tardivamente né ad attivare un meccanismo di regolarizzazione. L’istanza di riesame, presentata alcuni mesi dopo l’archiviazione, non consentiva la riapertura della pratica in autotutela né l’instaurazione di un procedimento di soccorso istruttorio, in assenza di una specifica base normativa.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è rifiutato, ovvero revocato - nel caso sia stato rilasciato - qualora il contratto di soggiorno, sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal datore di lavoro e dal lavoratore (il quale può apporre anche firma in forma autografa), non sia trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione nel termine di 15 giorni, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Il termine di quindici giorni è vincolante; il suo mancato rispetto determina il rifiuto o la revoca del nulla osta e impedisce all’amministrazione di prorogare il termine, differirlo o valutare documentazione tardiva in assenza di un’espressa previsione normativa.
Non si applica ai provvedimenti di archiviazione aventi natura vincolata e automatica, rispetto ai quali non residuano margini di valutazione amministrativa.
È richiamato dalla Sezione in relazione alla natura vincolata dell’atto di archiviazione e all’esclusione del preavviso di rigetto.
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per affermare di avere esaminato tutte le questioni rilevanti.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale subordina il rilascio o la prosecuzione di un nulla osta alla trasmissione di un documento entro un termine determinato e non prevede proroghe o regolarizzazioni tardive, il mancato rispetto del termine comporta il venir meno di un presupposto giuridico essenziale e impone l’archiviazione del procedimento.
- La forza maggiore rilevante ai fini dell’esonero dal rispetto di un termine amministrativo presuppone un evento esterno, imprevedibile e irresistibile, non superabile mediante la normale diligenza; non vi rientrano ordinari disservizi organizzativi, periodi feriali o ritardi di consulenti incaricati dall’interessato.
- Nei procedimenti a esito vincolato e automatico, nei quali l’amministrazione non dispone di margini valutativi una volta verificato il mancato adempimento previsto dalla legge, non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
- In assenza di una specifica previsione normativa, la produzione tardiva del documento richiesto non obbliga l’amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio né consente la riapertura in autotutela di una pratica già archiviata per il definitivo venir meno del presupposto legale.
- L’istanza di riesame presentata dopo l’archiviazione non determina di per sé l’obbligo dell’amministrazione di riaprire il procedimento quando la disciplina speciale preclude la valutazione tardiva della documentazione e non attribuisce un potere di regolarizzazione.
Archiviazione di istanze di nulla osta al lavoro subordinato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società contro la Prefettura di Caserta per l’annullamento di due provvedimenti di archiviazione relativi a istanze di nulla osta al lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri.
Premesse e svolgimento del procedimento
La società aveva presentato le istanze il 5 febbraio 2025. L’11 agosto 2025 lo Sportello unico aveva trasmesso tramite PEC i contratti di soggiorno da sottoscrivere. I contratti non erano stati restituiti firmati digitalmente entro il termine previsto, secondo la ricorrente a causa di un malfunzionamento della PEC, del periodo feriale e del tardivo riscontro del consulente incaricato.
La Prefettura ha quindi archiviato le pratiche il 12 settembre 2025, richiamando la mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. Il 9 dicembre 2025 la società ha presentato un’istanza di riesame, allegando i contratti firmati digitalmente, senza ottenere riscontro.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto, in sintesi:
- l’erronea applicazione dell’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il ritardo fosse riconducibile a forza maggiore o comunque a cause non imputabili;
- la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi;
- la violazione dei principi di soccorso istruttorio, leale collaborazione e tutela dell’affidamento;
- l’omessa valutazione dell’istanza di riesame e della persistente volontà di assumere i lavoratori.
L’istanza cautelare è stata ritenuta sorretta da mere formule di stile. Il Ministero dell’interno ha concluso per il rigetto del ricorso.
Disciplina applicabile
L’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che il contratto di soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità previste dalla legge, deve essere trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione entro quindici giorni. Il mancato rispetto del termine comporta il rifiuto del nulla osta o la sua revoca, se già rilasciato, salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore.
Valutazioni sulla forza maggiore
La Sezione ha escluso che le circostanze invocate dalla società integrassero forza maggiore. Tale nozione richiede eventi esterni, imprevedibili e irresistibili, naturali o umani, che rendano impossibile l’adempimento.
Il malfunzionamento della PEC, il periodo feriale e il ritardo del consulente non sono stati ritenuti circostanze tali da rendere oggettivamente impossibile la trasmissione del contratto. L’omissione avrebbe potuto essere evitata mediante la normale diligenza. Ne consegue che non ricorreva l’eccezione prevista dalla disciplina speciale.
Natura vincolata dell’archiviazione
Secondo il Consiglio di Stato, il tenore letterale dell’art. 22 non lascia margini interpretativi: il mancato deposito del contratto entro quindici giorni determina il venir meno di un presupposto giuridico essenziale per la prosecuzione del procedimento.
L’amministrazione era pertanto tenuta ad archiviare le istanze. Non disponeva di un potere di proroga o differimento del termine e non poteva valutare la documentazione prodotta tardivamente, in assenza di un’espressa previsione normativa.
Inapplicabilità del preavviso di rigetto
La Sezione ha ritenuto che la natura vincolata e automatica dell’archiviazione escludesse l’applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il provvedimento non dipendeva da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma dall’accertamento del mancato adempimento di un termine e di una formalità imposti dalla legge.
Il richiamo all’art. 21-octies della l. n. 241/1990 è stato effettuato proprio in relazione alla natura vincolata dell’atto e all’assenza di margini decisionali utili a modificare l’esito del procedimento.
Istanza di riesame e soccorso istruttorio
La presentazione dell’istanza di riesame alcuni mesi dopo l’archiviazione non imponeva alla Prefettura di riaprire le pratiche. La disciplina applicabile precludeva sia la riapertura in autotutela sia l’instaurazione di un procedimento di soccorso istruttorio finalizzato a sanare la tardiva trasmissione dei contratti.
La successiva conferma della volontà assunzionale e la produzione dei contratti firmati non potevano quindi superare il termine ormai inutilmente decorso né rimuovere il venir meno del presupposto legale per la prosecuzione dei procedimenti.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati, per la loro stretta connessione, tutti i motivi dedotti e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La decisione si fonda sulla natura vincolante del termine per la trasmissione del contratto di soggiorno, sull’insussistenza della forza maggiore, sull’inapplicabilità del preavviso di rigetto e sull’impossibilità di attivare tardivamente il soccorso istruttorio o la riapertura in autotutela.
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