Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27183/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una condanna al risarcimento del danno pronunciata in primo grado nei confronti di un professionista, ritenuto responsabile per aver predisposto una richiesta di permesso di costruire attestando la conformità urbanistica di un compendio immobiliare pur sapendo che per una parte del manufatto era stata presentata domanda di sanatoria. Il professionista propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò tardivo perché ritenne valida la notificazione della sentenza di primo grado effettuata in cancelleria ai sensi dell'art. 82 R.D. 37/1934, poiché il difensore non aveva eletto domicilio nel circondario del giudice che aveva pronunciato la sentenza. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: con il primo si deduce la violazione delle norme sul domicilio del difensore e sul domicilio digitale, sostenendo che, dopo l'introduzione della PEC quale domicilio digitale, le notificazioni devono essere eseguite all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici e che la notifica in cancelleria non poteva far decorrere il termine breve di impugnazione; con il secondo si deduce che l'elezione di domicilio autonoma fatta dalla parte presso un avvocato diverso dal difensore costituito produceva effetti anche per quest'ultimo, impedendo la valida notifica in cancelleria. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati, rilevando che la parte aveva eletto domicilio autonomo presso un avvocato del foro del giudice che aveva pronunciato la sentenza e che, in ogni caso, alla data della notifica era già operativo il regime del domicilio digitale, con conseguente invalidità della notifica eseguita in cancelleria. Ne deriva che la sentenza di primo grado non era stata validamente notificata ai fini del termine breve ex art. 325 c.p.c. e che l'appello, proposto entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis, era tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato tardivo l'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini il merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata quindi annullata perché la notificazione della sentenza di primo grado presso la cancelleria non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, sia per l'esistenza di un domicilio eletto autonomo sia per l'operatività del domicilio digitale.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul domicilio del difensore e sul domicilio digitale per sostenere che le notificazioni devono essere eseguite secondo il regime vigente e agli indirizzi PEC risultanti dagli elenchi pubblici

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato per la disciplina delle notificazioni e comunicazioni nel processo alle parti costituite

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione; decorre solo da notificazione valida della sentenza

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione applicato nel caso concreto poiché la notifica della sentenza non era valida

  • art. 82 R.D. 37/1934

    la notificazione presso la cancelleria è stata ritenuta invalida nel caso concreto, perché non poteva prevalere sul domicilio eletto autonomo e sul domicilio digitale

  • art. 16-sexies D.L. 179/2012

    richiamato per affermare l'operatività del domicilio digitale del difensore e l'indicazione della PEC nei registri pubblici

  • art. 45-bis, comma 1, D.L. 90/2014

    indicato come norma che ha modificato l'art. 125 c.p.c. introducendo il domicilio digitale

  • L. 114/2014

    richiamata in relazione alla conversione del D.L. 90/2014 e all'introduzione del domicilio digitale

  • D.L. 269/2003

    citato solo per descrivere la domanda di sanatoria relativa a parte del manufatto oggetto della controversia

Massime di principio

  • Quando la parte abbia eletto un domicilio autonomo nel giudizio a quo, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve deve essere eseguita presso il domicilio eletto; la notificazione presso la cancelleria non è valida se il domicilio eletto è utilizzabile.
  • Nel regime del domicilio digitale, le notificazioni e comunicazioni ai difensori devono essere eseguite all'indirizzo PEC risultante dai registri pubblici; la mancata indicazione in atti dell'indirizzo PEC non consente di derogare a tale regola.
  • La notificazione della sentenza effettuata in cancelleria è nulla se esiste un domicilio digitale accessibile e non ricorre un'impossibilità di utilizzo imputabile al destinatario.
  • La decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. presuppone una notificazione della sentenza conforme alla disciplina processuale applicabile; in difetto, resta operante il termine lungo ex art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.