Cassazione Penale, Ordinanza n. 24008/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi difettavano di specificità e che il terzo era manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge ex art. 337 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la nomina a delegato straordinario e, quindi, la legittimazione a proporre querela. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure prive di concreta specificità e meramente reiterative, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle dichiarazioni testimoniali. Con il terzo motivo ha contestato la possibilità per il pubblico ministero di appellare una sentenza di proscioglimento emessa prima del 25 agosto 2024 in relazione a reati rientranti nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che, in assenza di disciplina transitoria, si applica il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza, in forza del principio tempus regit actum.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla legittimazione a proporre querela; la Corte non affronta il merito della norma, ma rileva la genericità del motivo.
Usato per individuare i reati rispetto ai quali opera la disciplina speciale delle impugnazioni del pubblico ministero; la Corte afferma che la preclusione all'appello non si applica alle sentenze di proscioglimento pronunciate prima del 25 agosto 2024.
La preclusione all'appello del pubblico ministero, come modificata dalla legge n. 114/2024, non opera per le sentenze di proscioglimento emesse prima dell'entrata in vigore della riforma, in assenza di disciplina transitoria.
art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114
Norma che ha modificato l'art. 593, comma 2, c.p.p.; la Corte ne esclude l'applicazione retroattiva alle sentenze pronunciate prima del 25 agosto 2024 per effetto del principio tempus regit actum.
Citato indirettamente solo nel riferimento alla regola generale di classificazione; nel testo della decisione non risulta oggetto di applicazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare un effettivo travisamento decisivo delle risultanze processuali.
- La deduzione di vizio motivazionale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle dichiarazioni testimoniali, perché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando vi è scarsa o assente correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i profili effettivamente contestati nel ricorso.
- In materia di impugnazioni, in assenza di una disciplina transitoria diversa, il regime impugnatorio applicabile è quello vigente al momento della pronuncia della sentenza, poiché in quel momento sorge il diritto all'impugnazione.
- La preclusione all'appello del pubblico ministero introdotta dalla riforma del 2024 non si applica alle sentenze di proscioglimento emesse prima dell'entrata in vigore della legge, se manchi una disposizione transitoria espressa.
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