Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24008/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi difettavano di specificità e che il terzo era manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge ex art. 337 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la nomina a delegato straordinario e, quindi, la legittimazione a proporre querela. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure prive di concreta specificità e meramente reiterative, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle dichiarazioni testimoniali. Con il terzo motivo ha contestato la possibilità per il pubblico ministero di appellare una sentenza di proscioglimento emessa prima del 25 agosto 2024 in relazione a reati rientranti nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che, in assenza di disciplina transitoria, si applica il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza, in forza del principio tempus regit actum.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla legittimazione a proporre querela; la Corte non affronta il merito della norma, ma rileva la genericità del motivo.

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    Usato per individuare i reati rispetto ai quali opera la disciplina speciale delle impugnazioni del pubblico ministero; la Corte afferma che la preclusione all'appello non si applica alle sentenze di proscioglimento pronunciate prima del 25 agosto 2024.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    La preclusione all'appello del pubblico ministero, come modificata dalla legge n. 114/2024, non opera per le sentenze di proscioglimento emesse prima dell'entrata in vigore della riforma, in assenza di disciplina transitoria.

  • art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114

    Norma che ha modificato l'art. 593, comma 2, c.p.p.; la Corte ne esclude l'applicazione retroattiva alle sentenze pronunciate prima del 25 agosto 2024 per effetto del principio tempus regit actum.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Citato indirettamente solo nel riferimento alla regola generale di classificazione; nel testo della decisione non risulta oggetto di applicazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare un effettivo travisamento decisivo delle risultanze processuali.
  • La deduzione di vizio motivazionale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle dichiarazioni testimoniali, perché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando vi è scarsa o assente correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i profili effettivamente contestati nel ricorso.
  • In materia di impugnazioni, in assenza di una disciplina transitoria diversa, il regime impugnatorio applicabile è quello vigente al momento della pronuncia della sentenza, poiché in quel momento sorge il diritto all'impugnazione.
  • La preclusione all'appello del pubblico ministero introdotta dalla riforma del 2024 non si applica alle sentenze di proscioglimento emesse prima dell'entrata in vigore della legge, se manchi una disposizione transitoria espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.