Cassazione Penale, Ordinanza n. 23955/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: in concreto, quale amministratore unico della società che gestiva un complesso turistico-alberghiero, dopo avere richiesto invano a un socio il pagamento della quota di spese di manutenzione e mantenimento riferite a un periodo in cui il complesso era stato sottoposto a sequestro preventivo, avrebbe sostituito le chiavi dell'appartamento di cui il socio aveva diritto di godimento per alcune settimane annuali, impedendogliene l'utilizzo. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta era legittimata dalla clausola regolamentare che consentiva di inibire il godimento ai soci turnisti morosi, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, senza necessità di un previo accertamento giudiziale; inoltre contestava il trattamento sanzionatorio per la discrasia tra "multa" e "ammenda" e per il superamento del massimo edittale.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi ma verifica preliminarmente l'impugnabilità della sentenza. Rileva che la decisione di primo grado, pur contenendo un errore nel dispositivo sulla denominazione della pena, è una sentenza di condanna per reato punito con la sola multa e quindi è appellabile; tuttavia il ricorso per cassazione non era proponibile per saltum perché conteneva motivi di merito tipici dell'appello. Perciò il ricorso viene qualificato come appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e gli atti sono trasmessi alla Corte d'Appello di Lecce.
Norme richiamate
art. 392 c.p.
"perché, potendosi rivolgere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé usando violenza sulle cose"
il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è punito con la sola multa fino a euro 516 e, se la sentenza di condanna applica illegalmente la pena, non opera l'inappellabilità
art. 1460 c.c.
richiamato dalla difesa come base del principio di autotutela contrattuale inadimplenti non est adimplendum
art. 593, comma 3, c.p.p.
l'inappellabilità riguarda solo le sentenze di condanna con la sola pena dell'ammenda applicata legalmente, non quelle con pena irrogata illegittimamente
art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e), c.p.p.
i motivi introdotti dal ricorrente erano censure di merito incompatibili con il ricorso per cassazione per saltum
art. 569, comma 3, c.p.p.
consente la conversione del ricorso per cassazione in appello quando l'impugnazione sia proposta contro sentenza appellabile
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 2, comma 1, lett. a)
la novella sull'inappellabilità non si estende alle condanne che abbiano applicato illegalmente la sola pena dell'ammenda
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, una sentenza di condanna per un reato punito con la sola multa resta appellabile se il giudice di primo grado abbia indicato o applicato la pena in modo illegale, poiché l'inappellabilità presuppone l'applicazione legalmente corretta della sola ammenda.
- Il ricorso immediato per cassazione non è proponibile per saltum quando i motivi dedotti investono questioni di merito tipiche dell'appello, come la valutazione delle prove, il dolo o la legittimità sostanziale della condotta.
- Quando l'impugnazione è indirizzata a una sentenza appellabile ma proposta erroneamente come ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve convertirla in appello e trasmettere gli atti al giudice competente.
- L'errore nel dispositivo sulla qualificazione della pena non impedisce di verificare la natura sostanziale della decisione ai fini del regime delle impugnazioni, dovendosi guardare alla corretta pena edittale e alla legalità della sua applicazione.
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