Cassazione Penale, Ordinanza n. 24000/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per il reato loro ascritto. Il primo motivo censurava la prova della responsabilità penale, deducendo in sostanza l’erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie e dell’attendibilità delle prove, con particolare riferimento al riconoscimento da parte della persona offesa e agli elementi probatori a carico del coimputato, anche intercettivi. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la congruità della pena e la motivazione sul diniego delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e perché già sostanzialmente riproduttivi delle censure di appello, disattese con motivazione non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che il primo motivo era generico e volto a sollecitare una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, mentre il secondo motivo era anch’esso non consentito perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 546 c.p.p.
richiamato solo indirettamente nel tema della motivazione della decisione, con affermazione che la motivazione può essere sintetica se logicamente adeguata
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate con congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi
art. 132 c.p.
la determinazione della pena richiede una motivazione adeguata ma non necessariamente dettagliata, specie quando la pena è contenuta e sorretta da elementi decisivi esplicitati
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti di prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla motivazione impugnata; è inammissibile se si limita a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza.
- La critica all’attendibilità delle prove e al peso attribuito ai singoli elementi probatori non è ammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle risultanze processuali.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o espressioni equivalenti di congruità della pena; non è necessaria una motivazione analitica se la pena è comunque giustificata dal quadro fattuale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi da valorizzare, senza dover confutare puntualmente ogni circostanza allegata dalle parti.
Come è indicizzato
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