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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23996/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato indicato al capo b) dell'imputazione. L'unico motivo censura la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza è priva di specificità e tende, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Le censure ripropongono, senza adeguato confronto con la decisione impugnata, argomenti già dedotti in appello e già disattesi, senza indicare specifici e decisivi travisamenti della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non specifico ai sensi dell'art. 581 c.p.p., oltre a sollecitare un sindacato non consentito in sede di legittimità perché diretto a una rivalutazione delle fonti probatorie e a una alternativa lettura dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    specificità previsti, a pena di inammissibilità

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro genericità o mera riproposizione di censure già respinte può determinarne l'inammissibilità.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, cioè confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già dedotte in appello non assolve alla funzione critica richiesta dal ricorso.
  • La mancanza di specificità può essere valutata anche in senso estrinseco, quando il ricorso si limiti a formule apparenti o non si misuri con la complessità delle ragioni esposte dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali.
  • Quando il ricorso è inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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