Cassazione Penale, Ordinanza n. 23946/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 9 settembre 2024 il Tribunale di Brindisi aveva ritenuto un imputato colpevole di truffa aggravata e lo aveva condannato alla sola pena di otto mesi di reclusione. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso immediato per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale, perché per il reato di cui all'art. 640 c.p. la legge prevede una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, mentre la decisione impugnata aveva irrogato soltanto la pena detentiva. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza per la parte relativa alla pena illegale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che l'imputato era stato condannato per truffa con applicazione della sola pena detentiva, in violazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 640 c.p., che contempla anche la pena pecuniaria. Ha qualificato tale omissione come pena illegale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena pecuniaria, determinandola direttamente in euro 67, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute e del giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante.
Norme richiamate
Il reato di truffa è punito con pena detentiva e pena pecuniaria congiunte; la sola pena detentiva integra pena illegale.
ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio
La Corte può annullare senza rinvio quando non servono ulteriori accertamenti di fatto e può direttamente rideterminare la pena o adottare i provvedimenti necessari.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una pena congiunta, l'applicazione della sola pena detentiva integra una pena illegale e impone la correzione della statuizione sanzionatoria.
- Se l'errore riguarda esclusivamente la mancata applicazione della pena pecuniaria e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
- La presenza di circostanze attenuanti generiche e del giudizio di equivalenza con l'aggravante incide sulla determinazione concreta della pena pecuniaria da applicare.
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