Cassazione Penale, Ordinanza n. 23999/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li riguardava, dopo che in appello era stata dichiarata la prescrizione di tutti i reati ascritti. Dai passaggi riportati emerge che i primi tre motivi, formulati da entrambi, insistevano su profili già esaminati dal giudice di merito e, comunque, non contenevano una specifica deduzione di elementi immediatamente e incontrovertibilmente idonei a escludere il fatto, la partecipazione degli imputati o l'elemento soggettivo, così da imporre una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il quarto motivo riguardava invece la statuizione civilistica relativa alla provvisionale riconosciuta alle parti civili, contestandone la concessione e/o quantificazione. La Corte ha ritenuto che anche tale censura fosse non consentita in cassazione, perché la provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, essendo intervenuta la prescrizione e non essendo stata rinunciata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare motivi specifici e decisivi per ottenere una immediata assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; tali elementi non risultavano dai ricorsi, che erano peraltro reiterativi rispetto a questioni già affrontate dalla Corte di appello. Quanto al quarto motivo, la censura sulla provvisionale è stata dichiarata non consentita, perché la relativa statuizione non è impugnabile con ricorso per cassazione. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre dato atto della tardività delle memorie e note conclusive depositate dalle parti civili.
Norme richiamate
affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In presenza di prescrizione non rinunciata, il ricorrente può ottenere una pronuncia assolutoria solo deducendo elementi già evidenti in atti e incontrovertibili quanto a fatto, partecipazione ed elemento soggettivo.
È la base della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche se il testo non lo cita espressamente.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso una sentenza che ha dichiarato la prescrizione, il ricorrente che non vi rinunci deve articolare motivi specifici e autosufficienti diretti a dimostrare in modo evidente e non contestabile la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La mera reiterazione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnata da un vizio logicamente rilevante o da specifiche indicazioni decisive, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- La statuizione penale relativa alla concessione e quantificazione della provvisionale in favore della parte civile non è impugnabile con ricorso per cassazione, poiché si tratta di decisione discrezionale, meramente delibativa e non definitiva, destinata a essere assorbita dalla successiva liquidazione del risarcimento integrale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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