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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23998/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo con il primo e il secondo motivo censure che la Corte ritiene reiterative, generiche e prive di specificità, perché non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata e mirano in realtà a una rivalutazione del merito. In particolare, i motivi non si confrontano con il passaggio della sentenza di appello che valorizzava la chiara conferma della volontà punitiva da parte della persona offesa, la sua testimonianza in giudizio, la mancanza di una proposta di integrale risarcimento e il rigetto dell'istanza di differimento per legittimo impedimento, anche alla luce della mancata nomina di un sostituto processuale dopo numerosi rinvii. Con il terzo motivo il ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando impropriamente l'art. 62 c.p.; tale doglianza, però, non risultava proposta in appello, con interruzione della catena devolutiva, e comunque la Corte di appello aveva motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato come elemento ostativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e non correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata, in quanto sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre rilevato che il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche non era stato devoluto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; in ogni caso, la Corte di appello aveva già fornito motivazione specifica sul punto facendo leva sui precedenti penali del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    Il ricorrente lo richiama per le circostanze attenuanti generiche, ma la Corte osserva che la doglianza non era stata devoluta in appello e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia meramente reiterativo, generico o privo di specificità, quando non si confronti con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo va valutata anche in termini di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle dell'impugnazione: manca specificità quando il ricorso mira solo a ottenere una diversa e non consentita rivalutazione del merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle relative alle circostanze attenuanti generiche, devono essere state previamente devolute al giudice di appello; in difetto opera l'interruzione della catena devolutiva e il motivo non è proponibile per la prima volta in cassazione.
  • Quando la sentenza di merito abbia motivato specificamente sul trattamento sanzionatorio valorizzando elementi ostativi, come i precedenti penali, la doglianza è comunque infondata se non si confronta con tale motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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