Cassazione Civile, Ordinanza n. 19979/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento origina dal diniego, da parte della Commissione territoriale, poi confermato dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d'appello di Venezia, del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria a favore di un cittadino pakistano. Proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, la Corte di cassazione lo aveva dichiarato improcedibile per mancato deposito di una valida attestazione di conformità della copia della sentenza impugnata ex art. 369 c.p.c., ritenendo che l'avvocato che aveva autenticato la copia fosse diverso dal difensore che aveva conferito la procura speciale per il giudizio di legittimità e che, al momento dell'attestazione, il potere certificativo del precedente difensore non fosse più spendibile. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto perché avrebbe scambiato il mandato generale alle liti dell'avvocatessa che aveva attestato la conformità con una procura speciale, ritenendo così erroneamente venuto meno il suo ius postulandi; secondo il ricorrente, proprio tale errore avrebbe inciso in modo decisivo sulla declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse in realtà la corretta applicazione e interpretazione della disciplina processuale sull'improcedibilità del ricorso per cassazione e sul potere di attestazione di conformità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'Amministrazione intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'omesso o invalido deposito della documentazione richiesta può comportare improcedibilità del ricorso per cassazione; l'attestazione di conformità della copia analogica deve essere validamente riferibile al difensore legittimato al momento rilevante.
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non è esperibile quando il dedotto vizio riguarda errori di diritto o di interpretazione normativa, e non un errore di fatto percettivo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio richiede un falso presupposto percettivo su un fatto storico, risultante dal contrasto tra sentenza e atti di causa, non già un errore di giudizio o di interpretazione giuridica.
L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
il difensore che ha assistito la parte nel precedente grado può attestare la conformità della copia analogica della sentenza digitale, purché conservi i poteri processuali e di rappresentanza; tali poteri cessano quando la parte conferisce il mandato per il giudizio di legittimità ad altro difensore.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, immediatamente verificabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può essere utilizzato per denunciare errori di diritto, falsa applicazione di norme o cattiva lettura di orientamenti giurisprudenziali.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per difetto della documentazione necessaria, la doglianza contro tale statuizione non è revocabile quando in realtà contesta la ricostruzione giuridica della legittimazione del difensore all'attestazione di conformità o la portata delle norme processuali applicate.
- Nel caso di sentenza digitale notificata via PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica può essere resa dal difensore del grado precedente solo finché questi conservi il potere di rappresentanza; il successivo conferimento del mandato per la cassazione a un diverso difensore incide sulla spendibilità di quel potere ai fini dell'adempimento ex art. 369 c.p.c.
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