Cassazione Civile, Ordinanza n. 00990/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l’avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello della contribuente contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 relativo a un appartamento in Ciampino. L’ente aveva recuperato l’imposta negando l’esenzione per abitazione principale, perché la contribuente e il suo nucleo familiare non risultavano iscritti anagraficamente nel Comune in cui si trovava l’immobile, come richiesto dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011. La CTR aveva invece ritenuto irrilevante la mancata residenza anagrafica, valorizzando la stabile abitazione di fatto dell’immobile sin dal 1981, l’unicità dell’abitazione principale e la particolarità dell’assetto territoriale, oltre alla possibilità di trasferire la residenza sin dal 1986. Con l’unico motivo il Comune ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che, per l’esenzione IMU, l’abitazione principale richiede cumulativamente la dimora stabile e la residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile, e che la norma agevolativa va interpretata in senso restrittivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Per l’esenzione IMU per abitazione principale richiede, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, la stabile dimora e la residenza anagrafica del possessore; nella formulazione applicabile al caso la CTR non poteva prescindere dal requisito della residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile.
È richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.
art. 1, comma 743, l. n. 160 del 2019
È richiamato per individuare i soggetti passivi IMU come possessori dell’immobile, proprietario o titolare di diritto reale.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, nella disciplina applicabile al caso, non basta la sola dimora di fatto nell’immobile: è necessario anche il requisito della residenza anagrafica del possessore nel Comune di ubicazione del bene.
- Le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione; pertanto, i requisiti richiesti per il beneficio non possono essere attenuati valorizzando soltanto elementi di fatto o considerazioni equitative.
- L’unicità dell’abitazione principale non può essere affermata in modo da elidere il dato formale della residenza anagrafica quando la legge lo richiede espressamente.
- La pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso sulla rilevanza del nucleo familiare non elimina, nel quadro normativo considerato dalla Corte di cassazione, la necessità della residenza anagrafica del possessore nell’immobile oggetto di agevolazione nelle ipotesi ordinarie.
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