Cassazione Civile, Ordinanza n. 24364/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al classamento di un immobile di proprietà del contribuente, nel quale l'Ufficio aveva negato il riconoscimento della ruralità del bene. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, ritenendo non applicabile la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017, sul rilievo che la definizione agevolata riguarda controversie aventi a oggetto importi da pagare e non le liti di mero accertamento catastale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione di numerose norme, sostenendo che la sospensione semestrale avrebbe dovuto operare anche nella fattispecie. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese, assumendo la fondatezza del primo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a invocare la norma senza criticare le specifiche ragioni del giudice di appello; infondato perché la sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11 d.l. n. 50/2017 opera solo per le controversie definibili mediante pagamento delle somme oggetto della pretesa tributaria e dei relativi interessi, sicché non si applica alle controversie di classamento catastale o di riconoscimento della ruralità, prive di un diretto oggetto di pagamento di tributi. Di conseguenza è stato respinto anche il secondo motivo sulle spese. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la definizione agevolata delle controversie tributarie presuppone il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato e dei relativi interessi; la sospensione semestrale dei termini di impugnazione si applica solo alle liti definibili in tal modo
conversione del d.l. n. 50/2017
norma di conversione che rende applicabile la disciplina della definizione agevolata e della sospensione dei termini
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
i motivi sono stati scrutinati come denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale, ma il primo è risultato non specificamente argomentato rispetto alla decisione impugnata
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione della norma asseritamente violata, senza specifica critica delle ragioni poste a base della decisione, può rendere il motivo inammissibile.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista da una disciplina di definizione agevolata delle liti tributarie opera solo per le controversie effettivamente definibili secondo i presupposti normativi, e dunque quando l'atto impugnato comporti il pagamento di somme oggetto di pretesa tributaria e dei relativi interessi.
- Le controversie di mero accertamento catastale o di classificazione dell'immobile, quando non abbiano ad oggetto diretto il pagamento di tributi, non rientrano nella definizione agevolata che presuppone il versamento degli importi contestati.
- Se il primo motivo è infondato o inammissibile, viene meno il presupposto logico del secondo motivo che ne dipenda, come quello relativo alla condanna alle spese.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →