Cassazione Penale, Sentenza n. 1100/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'avvocato del ricorrente per difetto di correlazione tra l'accordo delle parti (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e la sentenza: il giudice, senza che vi fosse specifico accordo, ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita per la collettività per dieci mesi (4 ore settimanali). Inoltre si eccepisce che la durata di dieci mesi supera il limite massimo di sei mesi previsto dal combinato disposto di norme speciali richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha rilevato che la subordinazione della sospensione condizionale a obblighi non concordati integra difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e che il giudice non può aggiungere autonomie prescrizioni non pattuite. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha subordinato la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi non concordati e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena deve rispettare l'accordo delle parti e non può essere ampliata dal giudice con disposizioni non concordate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma di qualificazione del fatto relativa al reato contestato (legge sugli stupefacenti) utilizzata per la corretta descrizione giuridica del fatto nel patteggiamento
Regola la sospensione condizionale della pena e prevede che, quando la sospensione è concessa a persona che ne ha già usufruito, essa deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti; tuttavia la scelta dell'obbligo e la sua modulazione sono atti discrezionali che, se incisi sul patteggiamento, devono essere oggetto di pattuizione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena alle ipotesi tassativamente indicate, tra cui il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; era la base per valutare la rilevanza del difetto denunciato
art. 18-bis disp. coord. trans. e art. 52, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norme richiamate per sostenere il limite massimo della durata dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività (secondo il ricorrente la durata non poteva eccedere sei mesi)
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può introdurre condizioni o obblighi non concordati dalle parti: se la concessione della sospensione condizionale è parte integrante dell'accordo, anche gli obblighi connessi devono essere oggetto di pattuizione; in mancanza il giudice deve rigettare l'accordo e non modificarlo
- Quando il diritto sostanziale o processuale impone la subordinazione della sospensione condizionale a specifici obblighi (es. in caso di reiterazione del beneficio ex art. 165 c.p.), tale subordinazione non autorizza il giudice del patteggiamento a imporre d'ufficio obblighi non pattuiti dalle parti
- La durata e la tipologia degli obblighi (es. attività non retribuita per la collettività) devono rispettare i limiti previsti dalla normativa speciale; l'irragionevole o illegittima estensione dell'obbligo può integrare illegittimità rilevante in sede di impugnazione
- Se il giudice eccede il perimetro dell'accordo, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio con indicazione della trasmissione degli atti al giudice competente per un nuovo giudizio; pertanto, per evitare annullamenti, le parti devono prevedere espressamente e dettagliatamente eventuali obblighi connessi alla sospensione
- In situazioni simili la difesa deve accertarsi che l'accordo di patteggiamento contenga ogni elemento rilevante della sospensione condizionale (concessione, eventuali obblighi, durata e modalità) e opporsi prontamente a qualsiasi statuizione giudiziale che introduca pattuizioni non concordate
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