Cassazione Civile, Ordinanza n. 25856/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva a una società municipalizzata il pagamento di contributi omessi al Fondo integrativo del gas, in rettifica dei modelli DM/10 relativi al periodo gennaio-dicembre 2010. In primo grado l’opposizione della società era stata accolta, sul rilievo che essa si limitava alla vendita di gas naturale e non svolgeva le attività tipiche indicate dalla normativa di settore per l’obbligo di iscrizione al Fondo. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame dell’INPS, ritenendo che anche le società partecipate da enti locali che operano iure privatorum nel settore del gas debbano soggiacere agli obblighi contributivi previsti per le imprese private del settore, in applicazione delle regole civilistiche della forma societaria e dei principi di concorrenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che la disciplina sul Fondo integrativo del gas si applicherebbe solo alle aziende private del gas titolari di concessione amministrativa e non alle società in house; 2) e 3) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, per non avere la Corte d’appello considerato la natura sostanziale di società pubblica in house e la documentazione in atti; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato assolvimento, da parte dell’INPS, dell’onere probatorio sulla pretesa contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di tutela previdenziale obbligatoria, rileva il veicolo giuridico civilistico utilizzato dalla società, senza che assuma rilievo la proprietà pubblica del capitale sociale. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati, i motivi secondo, terzo e quarto perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’assoggettamento delle società pubbliche partecipate alle medesime regole contributive delle società private operanti nel settore, e perché le censure miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’obbligo contributivo riguarderebbe solo le aziende private del gas operanti secondo lo schema concessorio
richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso limitativo della platea dei soggetti obbligati
invocato per sostenere un’interpretazione letterale e sistematica restrittiva della disciplina sul Fondo integrativo del gas
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per il motivo di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi
richiamato per censurare la pretesa omessa pronuncia della Corte d’appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- In tema di obblighi previdenziali connessi all’attività d’impresa, ciò che rileva è il modello giuridico civilistico concretamente adottato dalla società e non la natura pubblica o privata della sua proprietà.
- Le società a partecipazione pubblica che operano secondo il paradigma della società di diritto privato sono soggette, salvo diversa previsione espressa, alle medesime regole contributive applicabili alle imprese private del medesimo settore.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa tesi difensiva.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omessa pronuncia o di vizio motivazionale deve investire una effettiva omissione decisoria o un fatto decisivo trascurato, non una diversa lettura degli atti di causa.
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