Cassazione Civile, Ordinanza n. 00860/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in dipendenza di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro su un atto giudiziario. In un separato giudizio la stessa cartella era stata già annullata con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, e il giudice d'appello, preso atto di tale giudicato esterno, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nonostante ciò, ha condannato la contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione, applicando la soccombenza virtuale e valorizzando sia l'infondatezza dei motivi di appello sia la duplice impugnazione della medesima cartella. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 92, 112 e 324 c.p.c., sostenendo che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del giudicato esterno di annullamento della cartella, ella dovesse essere considerata parte vittoriosa, con conseguente impossibilità di porle a carico le spese. Ha inoltre sostenuto che la costituzione dell'ente impositore a mezzo di funzionario interno impedisse o comunque condizionasse la liquidazione delle spese in suo favore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure investivano solo la statuizione sulle spese e non mettevano in discussione la declaratoria di cessazione della materia del contendere, coperta da giudicato interno. Ha poi affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice di merito può decidere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando in concreto quale parte sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse stato deciso nel merito. Nel caso esaminato, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata, avendo essa esposto le ragioni della probabile infondatezza dell'appello e della slealtà processuale della contribuente per avere instaurato due giudizi sulla medesima cartella senza rappresentare tempestivamente l'annullamento già intervenuto. È stato inoltre precisato che la difesa dell'ente impositore svolta da propri funzionari non esclude la condanna della parte soccombente alle spese, incidendo al più sulla loro quantificazione. La Corte ha infine disposto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché le controparti non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di regolazione delle spese processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di compensazione o regolazione delle spese.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ravvisi una specifica decisione ultra o extra petita.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato interno formatosi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La statuizione di cessazione della materia del contendere non impugnata è stata considerata coperta da giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per escludere che la mera nota di costituzione dell'Agenzia integri controricorso.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La difesa dell'ente impositore a mezzo di proprio funzionario non esclude la soccombenza e la condanna alle spese della parte soccombente.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica prestata dai propri dipendenti o funzionari.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La difesa interna dell'ente può incidere sulla misura dei compensi liquidabili, non sul diritto alla rifusione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, può regolare le spese in base alla soccombenza virtuale, ossia valutando quale sarebbe stato l'esito della lite se fosse stata decisa nel merito.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di cessazione della materia del contendere è ammissibile, con riguardo al capo sulle spese, solo se si contesta la corretta individuazione della parte soccombente; non è sufficiente criticare valutazioni di merito astratte o la motivazione di fatto se non manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- La statuizione sulle spese è sindacabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico di una parte totalmente vittoriosa.
- Nel processo tributario, la difesa dell'ente impositore svolta da funzionari o dipendenti interni non impedisce la condanna della parte soccombente alle spese; tale circostanza può incidere soltanto sulla liquidazione dei compensi secondo la disciplina speciale.
- La formazione del giudicato interno preclude il riesame in cassazione di capi della decisione non specificamente impugnati, come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando resti contestato il solo capo sulle spese.
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