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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03855/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione degli impianti di due sale prova motori. La committente lamentava che il gruppo frigorifero fornito dal terzo fornitore per l'esecuzione dell'opera fosse errato e inidoneo, con conseguenti danni economici. In giudizio domandava il risarcimento nei confronti della fornitrice, assumendone la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La Corte d'appello aveva negato che la committente avesse titolo per agire direttamente contro la fornitrice, ritenendo che la vicenda andasse ricondotta al rapporto contrattuale di appalto tra committente e appaltatrice e che, nei confronti della fornitrice, non emergessero condotte colpose diverse dal cattivo adempimento del contratto di fornitura. Con il ricorso per cassazione la committente deduceva: 1) nullità della sentenza per mancanza o difetto assoluto di motivazione, anche in relazione alla motivazione per relationem rispetto all'appello principale; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la responsabilità aquiliana del terzo che lede il credito altrui; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e omessa pronuncia/rigetto implicito, assumendo che i fatti di causa integrassero i presupposti della responsabilità risarcitoria; 4) ulteriore nullità per omessa pronuncia sulla fondatezza in concreto della domanda risarcitoria; 5) ancora nullità per difetto assoluto di motivazione. Le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa qualificazione dei fatti e un accertamento di merito circa la colpa della fornitrice e la sua responsabilità extracontrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano mancanza o difetto di motivazione, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente, anche per relationem, e che era comunque espresso un chiaro giudizio sulla insussistenza di profili colposi diversi dall'inadempimento verso l'appaltatrice. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo di violazione dell'art. 2043 c.c., affermando che, quando il danno lamentato dal committente consiste nel cattivo adempimento dell'appalto, la responsabilità di fornitori e subappaltatori resta nella sfera contrattuale del rapporto con l'appaltatore, salvo che sia allegato un autonomo fatto illecito e un danno distinto dall'inadempimento, circostanza non verificatasi. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste dell'omessa pronuncia o della nullità, chiedevano in realtà una rivalutazione del merito e delle circostanze fattuali già esaminate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. In conclusione il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana del terzo richiede l'allegazione e l'accertamento di un autonomo fatto illecito e di un danno conseguente, distinto dal mero inadempimento contrattuale; non basta il solo richiamo alla norma per fondare la domanda risarcitoria.

  • art. 2055 c.c.

    Il richiamo al concorso di fatto illecito ex art. 2055 c.c. non è sufficiente se non è prima individuato un fatto illecito in senso proprio.

  • art. 132, num. 4), c.p.c.

    La motivazione per relationem è valida se consente di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del percorso decisorio e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione scende sotto il minimo costituzionale, mentre una motivazione logica e comprensibile è sufficiente.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto; l'omesso esame di circostanze può essere denunciato solo nei limiti del vizio di cui alla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel contesto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il danno lamentato dal committente deriva dal cattivo esito dell'appalto, la pretesa nei confronti del fornitore o del subappaltatore non può essere automaticamente trasposta sul piano aquiliano: occorre allegare un fatto illecito autonomo, distinto dall'inadempimento contrattuale.
  • Il solo richiamo agli articoli sulla responsabilità aquiliana non basta a fondare la domanda risarcitoria se non vengono specificati la condotta colposa, il fatto materiale illecito e il nesso causale con un danno diverso dal semplice interesse all'esatto adempimento del contratto.
  • La responsabilità del terzo che interviene nell'esecuzione dell'appalto resta di regola confinata nel rapporto contrattuale con l'appaltatore; il committente, salvo allegazione di un illecito autonomo, deve far valere le proprie ragioni verso il proprio contraente.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice richiama in modo chiaro e intelligibile le ragioni già esposte per altra statuizione, così da rendere comprensibile il percorso logico seguito.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti sotto la veste del vizio di motivazione o dell'omessa pronuncia: le censure che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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