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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35100/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa da un creditore nei confronti di due debitori sulla base di un atto di precetto notificato nel 2001. I debitori proposero opposizione all'esecuzione; la corte territoriale la rigettò ritenendo che l'azione esecutiva trovasse fondamento non solo in una scrittura privata, priva di efficacia di titolo esecutivo, ma anche in titoli di credito idonei a sorreggerla. Successivamente gli stessi debitori chiesero la revocazione della sentenza d'appello ex art. 395, n. 5, c.p.c., deducendo l'esistenza di un precedente giudicato contrario, formatosi su una diversa sentenza del Tribunale di Teramo relativa a una successiva esecuzione per il medesimo credito, notificata nel 2004. Con il ricorso per cassazione dedussero violazione degli artt. 324, 395 n. 5 e 615 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sul secondo processo esecutivo dovesse coprire anche il primo, poiché entrambi gli atti di precetto sarebbero sostanzialmente identici e fondati sugli stessi titoli; inoltre affermavano che il giudicato avesse comunque riguardato, anche implicitamente, l'efficacia dei titoli di credito e, più in generale, l'unico rapporto sostanziale dedotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la carenza di specificità dei motivi per mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano riprodotto o comunque indicato con precisione il contenuto degli atti di precetto, dei pignoramenti, delle opposizioni e della sentenza del Tribunale di Teramo su cui fondavano la censura. Ha poi chiarito, per completezza, che è comunque infondata la tesi secondo cui il giudicato formatosi sull'opposizione all'esecuzione si estenderebbe in ogni caso al rapporto sostanziale sottostante: l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è delimitato dai motivi dedotti, sicché il giudicato copre solo quanto effettivamente esaminato e deciso. Ne consegue che, anche dopo una pronuncia passata in giudicato che abbia escluso l'efficacia esecutiva di un determinato titolo, il creditore può iniziare una nuova esecuzione per il medesimo credito sulla base di un diverso titolo esecutivo, se la precedente decisione non si sia pronunciata su di esso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La revocazione è stata chiesta per l'esistenza di un precedente giudicato contrario; la Corte ha però escluso la fondatezza della doglianza perché il preteso giudicato non copriva l'oggetto della decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla stabilità del giudicato; la Corte ne ha escluso l'applicazione estensiva invocata dai ricorrenti oltre i limiti dell'oggetto deciso.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'opposizione all'esecuzione è delimitata dai motivi dedotti e non consente di estendere il giudicato al rapporto sostanziale in modo automatico.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale copre solo il decisum e i punti effettivamente controversi e decisi, non l'intero rapporto sostanziale in astratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile perché non contiene una puntuale indicazione e riproduzione degli atti processuali e documenti su cui le censure si fondano.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Dà luogo, in caso di inammissibilità, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'oggetto del processo è circoscritto dai motivi di opposizione dedotti: il giudicato non si estende automaticamente all'intero rapporto sostanziale sottostante, ma solo ai profili effettivamente decisi.
  • La preclusione derivante dal giudicato formatosi su una precedente opposizione all'esecuzione opera solo rispetto al titolo esecutivo e ai motivi che siano stati concretamente esaminati; il creditore può promuovere una nuova esecuzione per il medesimo credito sulla base di un diverso titolo, se su quel diverso titolo non si è formato giudicato.
  • Nel ricorso per cassazione, quando si denunciano errori relativi a documenti o atti processuali, è indispensabile indicarne puntualmente il contenuto e localizzarli nel fascicolo; la mancata osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta inammissibilità.
  • La revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede che il giudicato allegato sia effettivamente pertinente e copra il decisum impugnato; non basta invocare un precedente relativo allo stesso rapporto materiale se esso ha ad oggetto un diverso processo esecutivo o un diverso titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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