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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22266/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un soggetto ha convenuto davanti al Tribunale, insieme ad altri evocati, la curatela fallimentare e tre società cessionarie per ottenere la dichiarazione di inefficacia del trasferimento di immobili già appartenenti a una società, deducendo in via principale la nullità degli atti pubblici di trasferimento del 18 dicembre 2002, in subordine l'annullabilità o la risoluzione per grave inadempimento, con richieste restitutorie, risarcitorie e di indebito arricchimento. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e ha condannato l'attore anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per improprio mutamento del modello decisorio e per irregolarità della redazione/pubblicazione; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., sostenendo di essere legittimato come socio-successore della società estinta; 3) violazione degli artt. 1421, 99, 115 e 112 c.p.c., lamentando la mancata rilevazione d'ufficio della nullità dei trasferimenti; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il passaggio dal modello ex art. 281-quinquies c.p.c. a quello ex art. 281-sexies c.p.c. è una facoltà del giudice e non determina nullità, e che la sentenza allegata al verbale equivale alla redazione nel verbale, purché la lettura in udienza sia attestata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio della decisione impugnata: la domanda era stata proposta in proprio, senza spendita della qualità di successore, contro la società estinta e non contro gli altri soci, oltre a non risultare provata la qualità di socio al momento della proposizione della domanda. Ha rigettato il terzo motivo: l'azione di nullità ex art. 1421 c.c. richiede comunque un concreto e attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che non può essere sostituito da un interesse generale alla legalità; inoltre, il rilievo officioso della nullità è possibile solo se i fatti costitutivi siano ritualmente allegati e la nullità emerga ictu oculi, circostanza esclusa nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la statuizione sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è fondata su un apprezzamento di fatto circa mala fede o colpa grave, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 281-quinquies c.p.c.

    il modello decisionale a trattazione scritta è facoltà del giudice, la sua iniziale adozione non preclude il successivo passaggio al modello orale

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la sentenza può essere pronunciata al termine della discussione orale, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni; la sentenza allegata al verbale è equiparata a quella redatta nel corpo del verbale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa nullità della sentenza di primo grado

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione invocata per violazione di legge nei vari motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non è sufficiente un interesse astratto o generale all'attuazione della legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sulla disponibilità delle prove, senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio della domanda

  • art. 1421 c.c.

    la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata d'ufficio, ma non esime dall'onere di dimostrare un concreto interesse ad agire

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione del socio della società estinta, senza accoglimento

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna può essere pronunciata quando l'azione o l'impugnazione siano proposte con colpa grave; l'accertamento della mala fede o colpa grave è di fatto e non è sindacabile nei limiti dedotti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il mutamento del modello decisorio nel rito davanti al tribunale monocratico tra trattazione scritta e trattazione orale non determina di per sé nullità della sentenza, essendo rimesso al giudice e operando in presenza di equipollenza tra i modelli previsti dagli artt. 281-quinquies e 281-sexies c.p.c.
  • Quando la sentenza è redatta o allegata al verbale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la pubblicazione è validamente perfezionata se in verbale risulta la lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, con immediata sottoscrizione del verbale.
  • L'azione di nullità ex art. 1421 c.c. può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma non consente di prescindere dall'art. 100 c.p.c.: l'attore deve dimostrare un interesse concreto, attuale e personale alla pronuncia, non essendo sufficiente un interesse astratto alla legalità.
  • Il rilievo officioso della nullità negoziale in appello o in cassazione è ammissibile solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati e la patologia emerga in modo evidente; non può supplire al difetto di legittimazione o di interesse della parte.
  • La legittimazione ad agire per fatti riferibili a una società estinta non può essere affermata in via automatica: occorre che la qualità di successore o di socio sia dedotta e provata, e che l'azione sia proposta nei confronti dei soggetti effettivamente interessati secondo la ricostruzione del fenomeno successorio.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave nell'iniziativa processuale, accertamento che costituisce valutazione di fatto e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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