Cassazione Civile, Ordinanza n. 05268/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva mutato il proprio oggetto sociale da commerciale ad agricolo. Nel procedimento prefallimentare il tribunale ha ritenuto che, nonostante la formale iscrizione come impresa agricola, l'attività concretamente svolta fosse commerciale, valorizzando la documentazione in atti, compresi bilanci e fatture relativi alla commercializzazione di beni e prodotti agricoli. La corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 18 l. fall., ha rigettato il reclamo, affermando che: il tribunale poteva esercitare poteri officiosi ex art. 15 l. fall. per accertare i presupposti della fallibilità; l'onere di provare la natura agricola ed esimente dal fallimento gravava sulla società; la prova offerta era insufficiente a dimostrare che la commercializzazione riguardasse prodotti propri prevalentemente coltivati dalla stessa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall. e dell'art. 125 c.p.c., per asserita inversione dell'onere di allegazione/prova e nullità del procedimento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito escluso la natura agricola della società sulla base della mancata prova contraria da parte della creditrice istante; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, contestando la condanna alle spese di un precedente giudizio di cassazione nonostante l'esito a sé favorevole di quel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la domanda di fallimento implica la prospettazione di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento e il tribunale può verificarli anche mediante poteri officiosi, entro i limiti dei fatti dedotti; inoltre la censura mirava in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo osservando che la corte territoriale ha correttamente applicato la regola di riparto dell'onere probatorio: chi invoca l'esenzione come imprenditore agricolo deve dimostrare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2135 c.c., comma 3, e l'insufficienza della prova documentale prodotta dalla società non consentiva di escludere la fallibilità. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che il giudice del rinvio può rideterminare integralmente le spese sulla base dell'esito complessivo della lite, anche ponendo le spese a carico della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
individua i presupposti soggettivi di fallibilità e pone a carico del debitore che invochi l'esenzione la prova del non superamento dei parametri di legge.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di presupposti del fallimento e stato di insolvenza.
la domanda di fallimento non ha un contenuto tipizzato; vale come allegazione dei presupposti della dichiarazione di fallimento.
richiamato nel ragionamento sui poteri del tribunale e sulla struttura dell'istanza di fallimento.
attribuisce al tribunale poteri di indagine officiosa nella fase prefallimentare, finalizzati a colmare le lacune probatorie entro i fatti allegati dalle parti.
regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di specie il reclamo è stato rigettato.
definisce l'imprenditore agricolo; l'esenzione dal fallimento richiede prova che l'attività commerciale eventualmente svolta sia connessa in senso giuridico e prevalgano i prodotti propri o l'attività agricola tipica.
il creditore istante deve allegare e provare l'esistenza di un'attività commerciale; chi invoca l'esenzione come imprenditore agricolo deve provare i fatti impeditivi dell'assoggettamento a fallimento.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della domanda o del procedimento per asserita carenza di contenuto dell'istanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.
richiamato nel terzo motivo in tema di principio di soccombenza e regolazione delle spese.
richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione delle spese.
in caso di cassazione parziale, l'effetto espansivo si estende alla statuizione sulle spese, consentendone la rinnovazione secondo l'esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'istanza del creditore vale come allegazione dei presupposti della domanda; il tribunale è tenuto a verificarne la sussistenza e può attivare poteri istruttori officiosi, ma tali poteri restano funzionali a colmare lacune probatorie entro i fatti dedotti dalle parti.
- La qualificazione dell'impresa come agricola, ai fini dell'esenzione dal fallimento, non dipende dal solo dato formale dell'iscrizione o dell'oggetto sociale, ma dall'attività concretamente esercitata; se emergono elementi di attività commerciale, spetta a chi invoca l'esenzione dimostrare che essa rientra nelle attività connesse ex art. 2135 c.c. e che ricorrono i presupposti dell'esenzione.
- In tema di riparto dell'onere della prova nella fallibilità dell'imprenditore agricolo, il creditore istante deve provare l'esistenza di un'attività commerciale, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi dell'assoggettabilità a fallimento, cioè la riconducibilità dell'attività commerciale alle attività connesse agricole e la prevalenza dei prodotti propri.
- Le censure che chiedono una diversa lettura del materiale istruttorio e una nuova valutazione dei fatti non sono scrutinabili in cassazione, se la sentenza impugnata ha motivato in modo coerente e ha applicato correttamente le regole di riparto probatorio.
- Il giudice del rinvio può rideterminare integralmente le spese processuali alla luce dell'esito finale globale della controversia, anche ponendo le spese a carico della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente nel processo.
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