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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 585/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate in appello: Cotrufo deduceva questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. per impedimento al concordato in appello; Ferrante contestava la mancata riconoscibilità del fatto di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990, la motivazione sulla pena e l'aumento per continuazione; Loseto impugnava la qualificazione come estorsione aggravata (art. 629 c.p.) e chiedeva rilevanza dell'art. 56 c.p. e della mancanza di consapevolezza circa l'usurarietà degli interessi, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti; Pastoressa lamentava travisamento nella valutazione delle dichiarazioni e delle intercettazioni e la mancata applicazione del minimo edittale e delle attenuanti; Recchia contestava l'accertamento del reato di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), la qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuanti).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi di Ferrante e Loseto per infondatezza. I restanti ricorsi (Cotrufo, Pastoressa, Recchia) sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare: Cotrufo: questione di costituzionalità giudicata astrattamente ammissibile ma manifestamente infondata per non corretta comparazione tra concordato in appello e patteggiamento in primo grado; Ferrante: motivazione di merito sulla non riconoscibilità del fatto di lieve entità ritenuta congrua e legittima la determinazione della pena; Loseto: motivi di fatto e apprezzamento della prova ritenuti inammissibili in sede di legittimità, motivazione di merito ritenuta adeguata anche sul punto delle attenuanti; Pastoressa: inammissibile la richiesta di revisione valutativa delle dichiarazioni e delle intercettazioni, altresì infondati i motivi aggiunti su pena e attenuanti; Recchia: inammissibile il ricorso che de facto richiedeva una nuova lettura probatoria, la Corte di appello aveva adeguatamente motivato in ordine alla condotta e all'esistenza della sostanza. I ricorrenti Ferrante e Loseto sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa nel quadro del concordato in appello; la Corte ha ritenuto infondata l'equiparazione tra disciplina del concordato in appello e patteggiamento in primo grado, respingendo la censura di incostituzionalità

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamato nella questione costituzionale prospettata da Cotrufo; la Corte ne ha valutato la compatibilità con i principi costituzionali e ne ha negato la lesività alla luce delle differenze procedurali tra primo e secondo grado

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento in primo grado evocata dalla difesa per analogia; la Corte ha rilevato la inidoneità dell'equiparazione al concordato in appello

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 4 e 6 e comma 5)

    Applicato ai reati di spaccio contestati: la Corte conferma che il criterio del fatto di lieve entità (comma 5) va valutato sulla base del ruolo dell'agente, rete organizzativa e capacità di diffusione, non solo sul singolo quantitativo; comma 4/6 richiamati per cessione e partecipazione

  • art. 629 cod. pen.

    Riferito nella contestazione di estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'aggravante

  • art. 56 cod. pen.

    Richiesto dalla difesa per attenuazione della responsabilità; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione alla luce delle risultanze di merito

  • art. 393 cod. pen.

    Richiesto dalla difesa di Loseto per riqualificazione; la Corte di merito ha motivato la sussistenza della condotta come estorsiva anche tenendo conto degli interessi pattuiti

  • artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di attenuanti generiche e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sulla negazione delle attenuanti

  • art. 640 cod. pen. (truffa), comma secondo, n. 2

    Invocato nel capo di imputazione relativo a truffa aggravata; la Corte ha lasciato inalterata la valutazione di merito

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    Aggravante richiamata nell'ambito della valutazione del contesto e della responsabilità, confermata in sede di merito

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte nella valutazione della rilevanza di precedenti decisioni irrevocabili su cui si è fondata la ricostruzione probatoria relativa allo stupefacente

Massime di principio

  • La questione di costituzionalità invocata in Cassazione è ammissibile solo se ha rilevanza tale da potere cambiare l'esito della decisione: non basta un'analogia procedurale con istituti diversi
  • Nei reati di stupefacenti la valutazione del fatto di lieve entità va fatta considerando il ruolo dell'agente, la rete organizzativa, la stabilità della piazza di spaccio e la capacità di diffusione, non solo i singoli quantitativi
  • La Corte di cassazione svolge sindacato di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova né rivedere la congruità dell'apprezzamento probatorio, salvo vizio di travisamento o mancanza assoluta di motivazione
  • Il ricorso per la riqualificazione giuridica della condotta (es. da estorsione a altro reato) in Cassazione è difficile da accogliere se la Corte di merito ha dato una spiegazione logica e argomentata delle proprie conclusioni
  • Le contestazioni in ordine alla determinazione della pena richiedono la dimostrazione di un evidente eccesso o di vizi nel'applicazione dei criteri legali: il semplice ritenere la pena 'esorbitante' non è sufficiente
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o la esclusione della recidiva è necessario che il giudice di merito non abbia fornito adeguata motivazione; la mera diversa valutazione difensiva non è sufficiente in sede di legittimità
  • Le censure che puntano esclusivamente a una nuova lettura dei fatti o della prova sono normalmente inammissibili in Cassazione; il rimedio richiede la dimostrazione di vizi specifici di legge o di motivazione

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