Cassazione Civile, Ordinanza n. 28869/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un avvocato, in qualità di creditore procedente, aveva notificato atto di precetto alla banca debitrice presso la sede romana; nel precetto aveva però eletto domicilio a Napoli ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Successivamente aveva anche iniziato l'esecuzione con pignoramento a Tivoli. La banca proponeva opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di Roma. Il creditore eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di Napoli, sostenendo che l'elezione di domicilio nel precetto vincolasse la scelta del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e che, quindi, l'opposizione dovesse essere proposta nel luogo eletto. Con il ricorso per regolamento di competenza deduceva violazione degli artt. 480 c.p.c., 615 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che, una volta eletto il domicilio, l'opposizione andasse notificata lì e che incombeva poi sul creditore dimostrare il collegamento di quel luogo con l'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il regolamento di competenza ammissibile perché il tribunale aveva deciso la questione dopo aver fatto precisare le conclusioni, ma lo ha respinto nel merito. Ha affermato che l'elezione di domicilio c.d. anomala nel precetto, se priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione, non è vincolante per determinare il giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, né per individuare il giudice dell'esecuzione, né incide sulla validità del precetto. Tale elezione produce soltanto l'effetto di imporre al debitore di notificare lì l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. In mancanza di prova di un collegamento del luogo eletto con l'esecuzione, la competenza territoriale resta radicata nel luogo dell'esecuzione, compreso quello di notifica del precetto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'elezione di domicilio nel precetto rileva solo nei limiti previsti dalla norma; se 'anomala' e priva di collegamenti con l'esecuzione non sposta la competenza territoriale per l'opposizione.
L'elezione di domicilio nel precetto comporta soltanto che l'opposizione al precetto debba essere notificata al domicilio eletto, ma non determina di per sé il giudice competente in senso territoriale.
Chi invoca l'idoneità del domicilio eletto a radicare la competenza deve dar prova del collegamento del luogo eletto con l'esecuzione, quando tale collegamento sia contestato.
Il regolamento di competenza è ammissibile quando il giudice abbia deciso la questione dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La reiezione del ricorso giustifica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio inserita nell'atto di precetto non determina automaticamente la competenza territoriale del giudice dell'opposizione, ove sia priva di collegamento con il luogo dell'esecuzione.
- Per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione a precetto occorre avere riguardo al possibile luogo dell'esecuzione, ivi compreso il luogo di notifica del precetto, non già soltanto al domicilio eletto dal creditore.
- L'elezione di domicilio 'anomala' nel precetto non incide sulla validità in rito dell'atto, ma produce il solo effetto di fissare il luogo presso cui notificare l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
- Se il collegamento tra il luogo eletto e l'esecuzione è contestato, grava sulla parte che lo invoca l'onere di dimostrarne l'esistenza.
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