Cassazione Civile, Ordinanza n. 01022/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alle tasse automobilistiche per l'anno 2015 concernenti due auto storiche del 1990 e del 1993 iscritte all'ASI. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento sull'esenzione dal tributo in ragione di un quadro normativo e informativo regionale favorevole, poi superato dalla declaratoria di incostituzionalità della legge regionale veneta n. 6 del 2015. La Regione Veneto ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 342 del 2000 e dell'art. 13 della L. n. 471 del 1997, sostenendo che non ricorrevano i presupposti dell'affidamento incolpevole: alla scadenza del tributo, fissata al 31 gennaio 2015, la legge regionale invocata non era ancora entrata in vigore, essendo successiva (28 aprile 2015), sicché non poteva esservi una situazione di legittimità apparente idonea a giustificare il mancato pagamento e l'esclusione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il termine di pagamento della tassa automobilistica era il 31 gennaio 2015 e che la legge regionale del Veneto n. 6 del 2015 è entrata in vigore solo il 28 aprile 2015, cioè dopo la scadenza del tributo. Ha quindi escluso che la motivazione della sentenza impugnata potesse reggersi sull'affidamento incolpevole del contribuente, perché la situazione normativa e informativa richiamata non era idonea a generare un affidamento tutelabile al momento in cui il pagamento doveva essere effettuato. La sentenza della CTR è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato ricomprende sia la violazione di legge sia la falsa applicazione della norma, cioè l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o la sussunzione della fattispecie concreta in una regola giuridica non pertinente.
La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente è principio generale dell'ordinamento tributario e può rilevare anche ai fini dell'esclusione delle sanzioni, in presenza di incertezza interpretativa imputabile all'amministrazione.
Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata in relazione al regime delle tasse automobilistiche e all'esenzione per i veicoli storici.
art. 13 L. n. 471 del 1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio tributario contestato.
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Sono indicati come fondamento costituzionale del principio di tutela dell'affidamento in ambito tributario.
Massime di principio
- La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente opera in ambito tributario come principio generale, ma richiede una concreta situazione di incertezza o legittimità apparente esistente al momento in cui l'obbligazione tributaria deve essere adempiuta.
- L'affidamento non può dirsi incolpevole quando la fonte normativa o il comportamento amministrativo invocati sono successivi alla scadenza del tributo, perché non possono aver inciso sulla decisione del contribuente di non pagare entro il termine.
- Nel ricorso per cassazione, la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. comprende sia l'erronea interpretazione della norma sia la sua non corretta sussunzione al caso concreto.
- L'onere di diligenza del contribuente impedisce di qualificare come incolpevole un affidamento che non sia sorretto da elementi normativi o amministrativi effettivamente idonei a ingenerarlo nel momento rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →