Cassazione Civile, Ordinanza n. 31787/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda proposta da un cittadino nigeriano volta, in via principale, al riconoscimento dello status di rifugiato, e in subordine alla protezione sussidiaria o al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo. Dalla sentenza emerge però che il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per il merito della protezione invocata, bensì per un vizio della procura speciale: la procura apposta in calce al ricorso indicava il decreto impugnato e la data del rilascio, ma non recava la certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese nel merito, limitandosi a depositare memoria per partecipare all'eventuale udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la procura speciale conferita al difensore non fosse conforme al requisito di specialità previsto per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, poiché mancava la certificazione espressa della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"
Per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito ulteriore.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro la disciplina che impone la certificazione della data della procura.
art. 10 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro la disciplina che impone la certificazione della data della procura.
art. 24 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro la disciplina che impone la certificazione della data della procura.
art. 111 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro la disciplina che impone la certificazione della data della procura.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrastante con tale parametro la disciplina impugnata, in relazione al diritto UE e alla CEDU richiamati nel testo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di protezione internazionale, la procura speciale apposta in calce al ricorso è valida solo se il difensore certifica espressamente non solo l'autenticità della firma, ma anche che la data del rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza della certificazione della posteriorità della data della procura determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito speciale imposto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale costituisce deroga alle regole generali degli artt. 83 e 365 c.p.c. ed è stata ritenuta costituzionalmente legittima.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese processuali; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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