Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16881/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/02/2024 che aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione avverso la convalida dell'arresto in flagranza del 29/12/2023. Il difensore sosteneva l'assenza dello stato di flagranza e che la quantità e gli elementi rinvenuti (52 g di hashish più frammenti e 5 g di marijuana, bilancino, bustine, coltello) fossero compatibili con uso personale o non dimostrassero finalità di spaccio: mancava denaro, appunti, il panetto non era confezionato per lo spaccio, le bustine sarebbero state acquistate per altri usi, il coltello compatibile con uso personale e i precedenti non dimostravano pericolosità attuale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, applicando un controllo di mera ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto: la quantità di stupefacente è stata ritenuta "discreta" e, unitamente ai precedenti penali che delineano una propensione a delinquere, giustifica la valutazione della polizia giudiziaria di procedere all'arresto. La Corte ha ribadito che, per l'arresto facoltativo, è sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri tra gravità del fatto e pericolosità del soggetto. Inoltre è stato affermato che la polizia non è tenuta a motivare in modo formale nell'atto di arresto purché le ragioni emergano dal contesto degli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.u. stupefacenti), art.73, comma 5

    art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    La Corte ha considerato la quantità di stupefacente nel perimetro dell'art.73, comma 5, usando tale rilievo come elemento di ragionevolezza che giustifica la valutazione della polizia giudiziaria sulla flagranza e sulla possibile destinazione a spaccio

  • Codice Penale, art.99, comma 4

    art. 99, comma 4, cod. pen.

    Citato nel contesto delle aggravanti (recidiva reiterata specifica nel quinquennio) che hanno contribuito a definire la pericolosità sociale dell'indagato

  • Codice di Procedura Penale, art.386, comma 3

    art.386, comma 3, cod.proc.pen.

    Richiamato per il controllo dei termini nella convalida dell'arresto: il giudice deve verificarne il rispetto insieme alla sussistenza dei presupposti dell'arresto

  • Codice di Procedura Penale, art.390, comma 1

    art. 390, comma 1, cod.proc.pen.

    Ricordato come norma connessa ai termini da verificare in sede di convalida dell'arresto

  • Codice di Procedura Penale, artt.380 e 381

    artt. 380 e 381 cod. proc. pen.

    Riferimento ai reati e alle ipotesi rilevanti per lo stato di flagranza che il giudice deve valutare in sede di convalida, senza entrare nel merito della responsabilità

  • Codice di Procedura Penale, art.616

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto il giudice opera un controllo di mera ragionevolezza basato sugli elementi disponibili al momento e non un accertamento di responsabilità: non valuta la gravità indiziaria come nella fase cautelare o il merito del reato.
  • Per l'arresto facoltativo in flagranza è sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri tra gravità del fatto e pericolosità del soggetto; non è necessaria la concomitanza di entrambi.
  • La polizia giudiziaria non è obbligata a una motivazione formale dettagliata nell'atto di arresto, purché le ragioni che giustificano la privazione della libertà emergano dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari e siano sindacabili dal giudice della convalida.
  • La presenza di elementi materiali (quantità di stupefacente, bilancino, bustine, coltello con tracce) può legittimare, in ragionevolezza, la valutazione di finalità di spaccio anche se singoli elementi isolati potrebbero essere compatibili con uso personale; è la sommatoria di indizi a rilevare.
  • La rinuncia o la mancanza di interesse del difensore a coltivare il ricorso non equivale automaticamente a una dichiarazione di "tamquam non esset": occorre una esplicita rinuncia da parte dell'interessato per che il giudice possa non decidere la questione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.