Cassazione Penale, Sentenza n. 16881/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/02/2024 che aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione avverso la convalida dell'arresto in flagranza del 29/12/2023. Il difensore sosteneva l'assenza dello stato di flagranza e che la quantità e gli elementi rinvenuti (52 g di hashish più frammenti e 5 g di marijuana, bilancino, bustine, coltello) fossero compatibili con uso personale o non dimostrassero finalità di spaccio: mancava denaro, appunti, il panetto non era confezionato per lo spaccio, le bustine sarebbero state acquistate per altri usi, il coltello compatibile con uso personale e i precedenti non dimostravano pericolosità attuale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, applicando un controllo di mera ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto: la quantità di stupefacente è stata ritenuta "discreta" e, unitamente ai precedenti penali che delineano una propensione a delinquere, giustifica la valutazione della polizia giudiziaria di procedere all'arresto. La Corte ha ribadito che, per l'arresto facoltativo, è sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri tra gravità del fatto e pericolosità del soggetto. Inoltre è stato affermato che la polizia non è tenuta a motivare in modo formale nell'atto di arresto purché le ragioni emergano dal contesto degli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.u. stupefacenti), art.73, comma 5
art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
La Corte ha considerato la quantità di stupefacente nel perimetro dell'art.73, comma 5, usando tale rilievo come elemento di ragionevolezza che giustifica la valutazione della polizia giudiziaria sulla flagranza e sulla possibile destinazione a spaccio
Codice Penale, art.99, comma 4
art. 99, comma 4, cod. pen.
Citato nel contesto delle aggravanti (recidiva reiterata specifica nel quinquennio) che hanno contribuito a definire la pericolosità sociale dell'indagato
Codice di Procedura Penale, art.386, comma 3
art.386, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamato per il controllo dei termini nella convalida dell'arresto: il giudice deve verificarne il rispetto insieme alla sussistenza dei presupposti dell'arresto
Codice di Procedura Penale, art.390, comma 1
art. 390, comma 1, cod.proc.pen.
Ricordato come norma connessa ai termini da verificare in sede di convalida dell'arresto
Codice di Procedura Penale, artt.380 e 381
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Riferimento ai reati e alle ipotesi rilevanti per lo stato di flagranza che il giudice deve valutare in sede di convalida, senza entrare nel merito della responsabilità
Codice di Procedura Penale, art.616
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice opera un controllo di mera ragionevolezza basato sugli elementi disponibili al momento e non un accertamento di responsabilità: non valuta la gravità indiziaria come nella fase cautelare o il merito del reato.
- Per l'arresto facoltativo in flagranza è sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri tra gravità del fatto e pericolosità del soggetto; non è necessaria la concomitanza di entrambi.
- La polizia giudiziaria non è obbligata a una motivazione formale dettagliata nell'atto di arresto, purché le ragioni che giustificano la privazione della libertà emergano dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari e siano sindacabili dal giudice della convalida.
- La presenza di elementi materiali (quantità di stupefacente, bilancino, bustine, coltello con tracce) può legittimare, in ragionevolezza, la valutazione di finalità di spaccio anche se singoli elementi isolati potrebbero essere compatibili con uso personale; è la sommatoria di indizi a rilevare.
- La rinuncia o la mancanza di interesse del difensore a coltivare il ricorso non equivale automaticamente a una dichiarazione di "tamquam non esset": occorre una esplicita rinuncia da parte dell'interessato per che il giudice possa non decidere la questione.
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