Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14664/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente residente all’estero e iscritta all’AIRE, di una cartella di pagamento emessa per Irpef, Irap e IVA relative all’anno 2004, notificata nel 2011. La contribuente deduceva l’omessa rituale notificazione del presupposto avviso di accertamento, che risultava spedito nel 2010 a mezzo raccomandata al suo indirizzo monegasco con deposito dell’atto a seguito di assenza della destinataria. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo la notifica non eseguita ai sensi dell’art. 142 c.p.c. L’Agenzia aveva appellato sostenendo che la CTP fosse incorsa in ultrapetizione, perché la contribuente aveva contestato solo la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e non anche l’art. 142 c.p.c. La CTR respingeva l’eccezione di ultrapetizione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 e ritenendo che, al momento della notifica, l’art. 142 c.p.c. fosse applicabile ai cittadini italiani residenti all’estero con residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria. Contro tale decisione l’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 ex art. 360, n. 3, c.p.c.; sosteneva che la norma fiscale consentisse forme di notificazione alternative a quelle dell’art. 142 c.p.c., comunque idonee a garantire la conoscenza effettiva dell’atto, e richiamava in particolare la procedura prevista dai commi quarto e quinto dell’art. 60 per i non residenti mediante raccomandata A/R e modalità stabilite dall’Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, nel caso di notificazione di atti impositivi a un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, la disciplina applicabile è quella dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 come risultante dalle pronunce della Corte costituzionale, e che, quando la notifica tramite raccomandata all’indirizzo estero non vada a buon fine, l’Amministrazione deve osservare l’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 60, con richiamo alla lett. e) dello stesso articolo, svolgendo le opportune ricerche del nuovo indirizzo estero, anche mediante informazioni consolari. Nel caso concreto tale diligenza non era stata osservata e la notificazione è stata quindi ritenuta illegittima. La Corte ha comunque precisato che la sentenza impugnata era corretta nel dispositivo, pur dovendosi emendare la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia; non si è applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    comma 4; comma 5; lett. e); lett. c), e) ed f)

    Per gli atti tributari destinati a cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, la disciplina delle notificazioni va coordinata con gli esiti della giurisprudenza costituzionale; se la raccomandata all’indirizzo estero non va a buon fine, l’Amministrazione deve attivarsi con ulteriori ricerche e seguire le modalità previste dalla norma, non potendo limitarsi alla sola spedizione iniziale.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Le previsioni in tema di domicilio fiscale e residenza estera sono state incise dalla declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte incompatibile con l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. ai cittadini italiani residenti all’estero con residenza conoscibile.

  • art. 142 c.p.c.

    È applicabile alle notifiche di atti impositivi diretti a cittadini italiani residenti all’estero con residenza conoscibile dall’Amministrazione, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale; la sua applicabilità opera anche nei rapporti pendenti.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo quando il risultato decisorio sia corretto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale evocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

  • Corte cost. n. 360/2003

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 nella parte relativa alla ultrattività dell’indirizzo dichiarato, incidendo sui termini di efficacia della notifica.

  • Corte cost. n. 366/2007

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui escludevano l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. alle notifiche a cittadini italiani residenti all’estero con residenza conoscibile.

Massime di principio

  • Per la notificazione di atti impositivi a cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, l’Amministrazione finanziaria deve rispettare la disciplina risultante dalle pronunce della Corte costituzionale, che impongono l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. quando la residenza estera sia conoscibile.
  • Se la notifica all’indirizzo estero risultante dall’AIRE non va a buon fine, l’ufficio deve svolgere ulteriori ricerche e acquisire le informazioni necessarie, anche presso gli uffici consolari, prima di procedere a una nuova notificazione.
  • L’inosservanza di tale onere di diligenza comporta l’illegittimità della notificazione dell’atto tributario e, per riflesso, dell’atto successivo fondato su di essa.
  • In cassazione, quando il dispositivo della sentenza impugnata è corretto ma la motivazione è parzialmente errata, la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza alterare l’esito.
  • Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità di norme processuali operano sui rapporti non esauriti, incidendo anche sugli atti pregressi la cui validità sia ancora sub iudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.