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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18759/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca aveva chiesto il rimborso di un credito IRPEG indicato nella dichiarazione Unica 2004, nonché la rivalutazione monetaria e il pagamento degli interessi di legge sugli importi annualmente rivalutati; l'Agenzia aveva tardivamente erogato il rimborso e la banca inoltre aveva chiesto il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria (art. 1224 c.c. comma 2).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi al criterio di calcolo degli interessi (confermando la possibilità di applicare l'art. 44bis DPR 602/1973 in base alla natura del credito) e ha ritenuto corretta la motivazione sul punto. Tuttavia ha accolto i motivi relativi all'applicabilità e onere probatorio del maggior danno da svalutazione monetaria: la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di secondo grado per un nuovo esame, anche in ordine alla liquidazione delle spese. In particolare la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello ha erroneamente escluso a priori la valutazione presuntiva del maggior danno e non ha valutato compiutamente la prova specifica prodotta dalla banca (es. oneri finanziari derivanti dall'emissione di titoli Tremonti bond e condizioni di finanziamento), dovendo invece applicarsi i criteri di presumibilità e gli oneri probatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 44

    interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate

    Si applica quando il rimborso deriva da somme effettivamente versate e non dovute; gli interessi sono calcolati per semestri interi escluso il primo, tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo e la data dell'ordinativo di rimborso.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 44bis

    interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata

    Si applica ai rimborsi emergenti dalla liquidazione svolta ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/1973 e prevede decorrenze e criteri diversi; la Corte sottolinea che la scelta tra art. 44 e 44bis dipende dalla natura sostanziale del diritto al rimborso e non solo dalla forma procedimentale adottata dall'amministrazione.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 38

    rimborsi e termini procedurali

    Riferimento alla disciplina dei rimborsi e al collegamento con l'art. 44 per l'applicazione degli interessi in caso di ritardo; utile per distinguere ipotesi di rimborsi dovuti da ipotesi di rimborsi emergenti da liquidazioni automatizzate.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 42 e art. 42bis

    procedure di rimborso; art. 42bis per procedura automatizzata

    Art. 42 regola rimborsi su istanza del contribuente; art. 42bis disciplina la procedura automatizzata per rimborsi emersi da liquidazione d'ufficio. La Corte chiarisce che il percorso procedurale non determina automaticamente la scelta della norma sugli interessi, che invece dipende dalla sostanza del credito.

  • Codice civile art. 1224 comma 2

    risarcimento del maggior danno per mora

    Il maggior danno, oltre agli interessi moratori, può essere riconosciuto in via presuntiva come differenza tra rendimento medio dei titoli di Stato a 12 mesi e il saggio degli interessi legali; il giudice deve valutare la presumibilità e l'eventuale prova contraria, e non escluderlo a priori nella materia tributaria.

  • Codice civile art. 1284

    determinazione del saggio degli interessi legali

    Riferimento per il calcolo del valore degli interessi legali con cui confrontare il rendimento presuntivo per stimare il maggior danno.

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 36bis

    liquidazione delle imposte e rimborsi risultanti dalla liquidazione

    Richiamato per giustificare l'ambito di applicazione dell'art. 42bis e art. 44bis: rimborsi derivanti da liquidazione d'ufficio possono attivare la procedura automatizzata.

Massime di principio

  • La distinzione tra applicazione dell'art. 44 e dell'art. 44bis DPR 602/1973 va valutata sulla base della natura sostanziale del diritto al rimborso (versamento indebito vs credito emerso da liquidazione), non esclusivamente sulla procedura formale seguita dall'amministrazione.
  • In caso di richiesta di maggior danno per svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., il giudice deve considerare la possibilità di riconoscimento presuntivo del danno come differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato a 12 mesi e il tasso degli interessi legali, salvo che il debitore provi l'assenza o minore entità del danno.
  • La semplice dichiarazione della qualità di imprenditore e il richiamo generale all'inflazione non sono sufficienti: è necessario produrre elementi specifici e documentazione idonea a dimostrare l'effettivo maggior danno (es. costi di finanziamento sostenuti, titoli acquistati, condizioni di mercato, perdite di opportunità d'investimento).
  • Se il rimborso è stato spontaneamente eseguito dall'amministrazione prima del giudizio, la domanda autonoma di maggior danno è tendenzialmente di competenza del giudice ordinario; la competenza può variare se la domanda è strettamente accessoria a un contenzioso tributario pendente.
  • In sede di lite tributaria il giudice tributario può esaminare la questione accessoria del maggior danno solo se la controversia sul rimborso non è già stata definita con pagamento spontaneo; comunque resta necessario valutare correttamente oneri e modalità probatorie secondo la giurisprudenza consolidata.

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