Cassazione Civile, Ordinanza n. 01244/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione volta ad accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio carrabile su alcuni fondi. I convenuti originari hanno sostenuto che la servitù fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia oppure acquistata per usucapione ultraventennale. In via riconvenzionale, la parte acquirente ha chiamato in garanzia i propri danti causa per l'evizione, sostenendo che nel contratto di compravendita fosse compreso anche il diritto di accesso attraverso lo stradello e che la clausola di manleva dovesse operare. I ricorrenti principali hanno censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 1062, 1141, 1143, 1158, 2697, 2729, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la destinazione del padre di famiglia e l'usucapione nonostante plurimi elementi indiziari e prove testimoniali richieste. Il ricorso incidentale ha invece contestato il rigetto della garanzia per evizione, sostenendo che la clausola contrattuale di garanzia non fosse meramente di stile e che comunque il danno fosse ravvisabile almeno nelle spese legali sostenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché non censurava tutte le autonome rationes decidendi poste a base dell'inammissibilità della prova testimoniale. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché sotto la veste della violazione di legge mirava a una diversa ricostruzione dell'accordo contrattuale e a una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso che il diritto reale di accesso fosse stato trasferito con la vendita. Le spese tra ricorrenti principali e incidentali sono state compensate, ma entrambi i gruppi sono stati condannati a rifondere le spese alla parte controricorrente vittoriosa, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La destinazione del padre di famiglia presuppone che i due fondi siano appartenuti originariamente allo stesso proprietario e che il titolo divisionale non escluda il rapporto di asservimento invocato.
Richiamato nel quadro della dedotta usucapione e del possesso della servitù.
Richiamato nel quadro della dedotta usucapione e del possesso della servitù.
La servitù può essere acquistata per usucapione solo se risulti provato il possesso utile per il tempo richiesto dalla legge.
L'onere di provare i fatti costitutivi della servitù e della garanzia per evizione grava sulla parte che li allega.
Le presunzioni possono concorrere alla prova del possesso, ma devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte di merito le ha ritenute insufficienti.
Il giudice di merito conserva il potere di valutazione delle prove; la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Il giudice di merito è libero nel prudente apprezzamento delle prove, purché motivi in modo effettivo, coerente e non illogico.
La garanzia per evizione opera nei limiti del diritto effettivamente trasferito con la vendita.
La clausola di garanzia non può estendersi a un diritto non compreso nell'oggetto del contratto di compravendita, secondo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida.
Men zionato nelle eccezioni preliminari sulla produzione documentale in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una terza valutazione piena del fatto: le censure che sollecitano una diversa ricostruzione del materiale probatorio sono inammissibili o infondate se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede la prova dell'originaria appartenenza dei fondi allo stesso proprietario e della sussistenza di elementi oggettivi incompatibili con una diversa origine del vincolo; se il titolo divisionale non contempla i fondi controversi, la costituzione non può essere affermata.
- L'usucapione di una servitù esige la prova del possesso utile per il tempo previsto dalla legge; meri indizi equivoci o documentazione non sufficiente non possono sostituire la prova storica del corpus possessionis.
- La censura di una decisione fondata su più rationes decidendi autonome è inammissibile se non investe tutte le ragioni poste a base del capo impugnato, poiché la ratio non censurata consolida comunque la decisione.
- La garanzia per evizione opera solo entro i limiti del diritto effettivamente trasferito con la vendita: il giudice di merito può escluderla quando accerti che il diritto preteso non era compreso nell'oggetto contrattuale, e tale accertamento non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la motivazione è adeguata.
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