Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia principale riguardava l’avviso di accertamento per maggiori IRPEG e ILOR relative al 1991. L’Agenzia aveva contestato una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. c), del TUIR, perché la società aveva iscritto tra i costi il prezzo di acquisto di un terreno, pari a 10 miliardi di lire, benché il suo valore di mercato fosse stimato in 3 miliardi; la vicenda era collegata a un procedimento penale per una presunta operazione fraudolenta. La società sosteneva di aver realmente pagato il prezzo indicato nel rogito e contabilizzato, di essere rimasta estranea alla frode e che, pertanto, non vi fosse un costo fittizio né una plusvalenza iscritta. Impugnava inoltre la sentenza d’appello per vizi di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia e liquidazione delle spese. Con un distinto ricorso per revocazione contestava la sentenza d’appello, deducendo un errore di fatto sulla sua partecipazione alla frode e sull’avvenuto pagamento.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha respinto quello per revocazione (n. 14079/2010): il presunto errore derivava da una valutazione delle prove e del merito, non da una svista percettiva immediatamente rilevabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha invece accolto i primi tre motivi del ricorso principale (n. 17057/2009), ritenendo che l’art. 54, comma 1, lett. c), TUIR, nel testo applicabile, consentisse di tassare la plusvalenza iscritta derivante da costi inesistenti, ma non di qualificare come tale un costo realmente sostenuto e contabilizzato, anche se superiore al valore di mercato. Poiché il pagamento del prezzo risultante dal rogito non era contestato, la contabilizzazione non aveva creato un valore fittizio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 327/18/2006, che aveva riformato la decisione favorevole alla società, è stata cassata; decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente contro l’accertamento. Spese del merito e della cassazione integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c. , n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali

    La revocazione per errore di fatto è ammessa per una svista percettiva su un fatto decisivo che risulti immediatamente dagli atti; non serve a correggere una valutazione delle prove o un errore di giudizio.

  • Art. 54, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis

    soltanto l'iscrizione in bilancio di costi inesistenti determinava una plusvalenza tassabile, comportando un incremento del patrimonio del contribuente

    La plusvalenza da iscrizione in bilancio presuppone la creazione contabile di un valore patrimoniale fittizio, come avviene con la capitalizzazione di costi inesistenti. Non è sufficiente che il costo effettivamente pagato e contabilizzato sia superiore al valore venale o di mercato del bene.

  • Art. 274 c.p.c.

    La Corte ha riunito i due ricorsi per la loro connessione, trattandoli congiuntamente nei limiti pertinenti.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente: violazione o falsa applicazione di legge, omessa pronuncia e vizi di motivazione. Nel caso concreto, i primi tre motivi del ricorso principale sono stati accolti; gli altri sono rimasti assorbiti.

  • Art. 91 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata dalla società contro la liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione; la relativa censura è rimasta assorbita e la Corte ha compensato integralmente le spese.

  • Art. 378 c.p.c.

    La norma è richiamata in relazione al deposito delle memorie delle parti in Cassazione; non costituisce la base della decisione di merito.

  • Art. 2697 c.c.

    La società ne aveva denunciato la violazione in relazione all’onere della prova; il motivo è stato trattato con i primi tre e accolto nei termini della decisione sulla non configurabilità della plusvalenza, mentre il principio probatorio non è sviluppato autonomamente.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina storica dell’art. 54, comma 1, lett. c), TUIR, la plusvalenza da iscrizione in bilancio richiede un incremento patrimoniale fittizio, ad esempio derivante da costi inesistenti. Un prezzo realmente pagato e contabilizzato non diventa un costo fittizio solo perché supera il valore di mercato.
  • L’Amministrazione può rettificare fiscalmente il valore attribuito a un bene, ma non può, per il solo scarto rispetto al valore venale, trasformare un costo effettivamente sostenuto in una plusvalenza iscritta ai sensi della norma applicabile ratione temporis.
  • La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre una svista materiale, decisiva e immediatamente verificabile dagli atti. Il dissenso sull’apprezzamento dei fatti o delle risultanze probatorie configura, invece, un possibile errore di giudizio.
  • La decisione applica il testo dell’art. 54 TUIR vigente per il periodo d’imposta 1991; per controversie relative ad altri periodi occorre verificare la disciplina temporalmente applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.