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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.G. aveva impugnato l’avviso di mora notificato il 3 ottobre 2007, relativo a IVA 1989 per 105.661,43 euro, oltre sanzioni e interessi. Deduceva di non aver ricevuto gli atti precedenti, in particolare la cartella di pagamento, e lamentava la conseguente nullità della riscossione e la prescrizione o decadenza della pretesa. Equitalia sosteneva che il primo avviso di mora, notificato il 6 dicembre 2004 e mai impugnato, avesse reso definitiva la pretesa e precluso la contestazione della mancata notifica della cartella tramite l’impugnazione del successivo avviso. In Cassazione Equitalia ha inoltre contestato la motivazione sulla mancata prova della notifica della cartella e il rilievo della CTR secondo cui l’atto di appello non era compiutamente sottoscritto. L’Agenzia delle entrate aveva eccepito in appello il proprio difetto di legittimazione passiva; il contribuente aveva contestato anche l’ammissibilità dell’appello e i poteri di chi aveva conferito il mandato difensivo.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi di Equitalia: il contribuente avrebbe dovuto impugnare il primo avviso di mora del 6 dicembre 2004, deducendo allora l’omessa notifica della cartella, oppure impugnare congiuntamente l’atto consequenziale e quello presupposto. Non avendolo fatto, la pretesa tributaria è divenuta definitiva e non poteva essere rimessa in discussione impugnando il secondo avviso di mora del 3 ottobre 2007. Il terzo motivo è stato respinto: la CTR aveva osservato che il difensore aveva sottoscritto soltanto l’istanza di fissazione dell’udienza e la dichiarazione di conformità, ma non aveva dichiarato per questo nullo o inammissibile l’appello, che era stato deciso nel merito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR della Campania e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario di A.G. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; A.G. è stato condannato alle spese di Cassazione: 4.100 euro in favore di Equitalia Polis e 1.700 euro in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha aggiunto che, in controversie di questo tipo, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario; quest’ultimo deve chiamare in giudizio l’ente se non vuole rispondere dell’esito della lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, deducendo la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, oppure contestando la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti

    La notifica dell’atto consequenziale consente al contribuente di far valere l’omessa notifica dell’atto presupposto oppure di contestare la pretesa tributaria. Per farlo, tuttavia, deve impugnare tempestivamente l’atto consequenziale che gli è stato notificato.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La disposizione è richiamata tra le doglianze originarie del contribuente in tema di notifica della cartella, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione né fonda su di essa la decisione.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    con riguardo alla disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La Corte colloca la disciplina applicabile alla vicenda nella fase anteriore alla riforma del 1999 e richiama il principio secondo cui la cartella porta a conoscenza del contribuente la pretesa iscritta a ruolo; la decisione sul caso si fonda però soprattutto sulla mancata impugnazione del primo avviso di mora.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    i giudici territoriali si sono limitati a "rilevare" - d'ufficio - la "non compiutezza" della sottoscrizione, senza però trarne alcuna conseguenza in termini di nullità dell'atto o di inammissibilità dell'appello, il quale è stato infatti rigettato nel merito.

    Il rilievo della sottoscrizione incompleta dell’appello non ha inciso sull’esito, poiché la CTR non ne aveva fatto discendere né la nullità dell’atto né l’inammissibilità dell’impugnazione. La censura di Equitalia relativa alla violazione della norma è stata quindi ritenuta inconferente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3

    La disposizione è invocata da Equitalia insieme all’art. 53, comma 1, ma la Corte non la applica autonomamente: respinge la relativa censura perché la CTR non aveva tratto dalla sottoscrizione incompleta conseguenze di nullità o inammissibilità.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente il merito della controversia.

Massime di principio

  • Se il contribuente riceve un atto di riscossione successivo e non ha ricevuto la cartella presupposta, deve contestare tempestivamente l’omessa notifica impugnando l’atto ricevuto; può anche chiedere, insieme, l’esame della pretesa sostanziale.
  • Lasciare non impugnato il primo atto consequenziale notificato può rendere definitiva la pretesa e precludere la possibilità di contestare la mancata notifica dell’atto presupposto attraverso l’impugnazione di un successivo atto della stessa sequenza.
  • La cartella e l’avviso di mora svolgono funzioni diverse: la cartella porta a conoscenza la pretesa iscritta a ruolo, mentre l’avviso di mora attiene alla riscossione successiva. L’omissione della cartella può viziare la sequenza, ma il contribuente deve far valere il vizio nei modi e nei termini processuali previsti.
  • Nelle controversie sulla riscossione non è necessariamente richiesto che l’ente titolare del credito e l’agente della riscossione partecipino entrambi al giudizio. L’agente che non vuole rispondere dell’esito della lite deve chiamare in giudizio l’ente creditore.
  • Un rilievo sull’irregolarità della sottoscrizione non determina da solo l’annullamento o l’inammissibilità dell’atto: occorre che il giudice ne tragga una specifica conseguenza processuale, valutando la funzione della sottoscrizione e gli atti concretamente sottoscritti.

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