Sentenza del 25/02/2015 n. 3744 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi al 1996, emessi dopo un processo verbale della Guardia di Finanza, con recupero di IRPEG, ILOR e IVA e applicazione delle relative sanzioni. L’Ufficio contestava maggiori ricavi e una sottovalutazione delle rimanenze finali, ritenendo indebito il calcolo del calo di peso del parmigiano. La società contestava l’uso di una percentuale complessiva di calo del 6%, calcolata sui quantitativi acquistati nel 1996 senza considerare adeguatamente la merce già in giacenza al 1° gennaio 1996; sosteneva inoltre che il parmigiano in stagionatura fosse un prodotto finito, da valutare secondo le regole applicabili a tale categoria. In Cassazione ha articolato tre motivi: violazione dei decreti ministeriali sul calo di peso e delle norme IVA; violazione dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 sulla classificazione delle rimanenze; omessa o insufficiente motivazione, anche in relazione alla normativa doganale e alle merci già in giacenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva riformato la pronuncia favorevole alla società della Commissione tributaria di primo grado e aveva respinto i ricorsi contro gli accertamenti. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: il calo complessivo del 6%, superiore al calo naturale previsto, non viola di per sé i decreti ministeriali in mancanza di una specifica contestazione e prova di un calo tecnico maggiore; è stata inoltre ritenuta corretta la quantificazione del calo per i prodotti acquistati nel 1996 in base alla durata effettiva della giacenza. La contestazione relativa alla merce già in magazzino al 1° gennaio 1996 è stata dichiarata inammissibile perché fattuale e formulata genericamente, senza riprodurre gli atti necessari alla verifica. Il secondo motivo è stato giudicato inconducente: la CTR aveva qualificato il parmigiano in stagionatura come prodotto in corso di lavorazione sulla base di un accertamento fattuale non censurato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla normativa e sulle circolari riguardava una questione di diritto, non un fatto decisivo, mentre quella sulle merci in giacenza era generica e priva della necessaria autosufficienza. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.M. 13 maggio 1971 e D.M. 21 novembre 1974
i decreti ministeriali in questione prevedono per il parmigiano un calo naturale del 3% annuo ed un calo cd. tecnico dell'0,50 per ciascuna operazione "semplice" di trattamento. Ne consegue che la statuizione del Giudice di merito che ha accertato la legittimità degli avvisi di rettifica emessi sulla base del calcolo di un calo di peso nella misura del 6% (applicata dall'Ufficio sulla base di un parere del C.P.R.), non può ritenersi in via immediata e diretta lesiva della previsione contenuta nei citati decreti ministeriali, essendo ampiamente superiore alla percentuale dell'inevitabile calo naturale, e venendo conseguentemente a dipendere la sua eventuale inadeguatezza solo dal numero delle operazioni di trattamento rese necessarie, in concreto, dalle esigenze di conservazione del prodotto, aspetto questo attinente al merito della valutazione, non censurato sotto il profilo della motivazione, e, pertanto, non rilevante in sede di giudizio di legittimità
Il calo naturale previsto per il parmigiano è del 3% annuo e quello tecnico è dello 0,50% per ciascuna operazione semplice. Una percentuale complessiva del 6% non è illegittima per il solo fatto di discostarsi dal calo naturale: occorre contestare e provare che, per le operazioni effettivamente necessarie, il calo tecnico ammesso sia maggiore di quello già coperto.
Tabella A del D.M. 13 maggio 1971
i cali naturali sono commisurati per anno di giacenza e per i periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese
Il calo naturale va calcolato in relazione alla durata effettiva della giacenza; per periodi inferiori all’anno si applica il criterio mensile previsto dalla tabella, considerando mese compiuto anche la frazione di mese.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53
La disposizione è stata invocata dalla società in relazione alla contestazione dei maggiori ricavi e del calcolo del calo di peso, ma la Corte ha respinto la censura senza attribuirle una distinta interpretazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, comma 4
il Giudice di appello - sulla base di argomentata motivazione (la necessità per l'attività di stagionatura del formaggio dell'impiego di maestranze e di beni strumentali) - abbia ritenuto, con accertamento fattuale (non fatto oggetto di censura), che il parmigiano in corso di stagionatura sia una rimanenza rientrante nel genus "prodotto in corso di lavorazione" come previsto dalla norma invocata a fondamento del motivo
Il parmigiano in stagionatura può essere classificato tra i prodotti in corso di lavorazione quando tale fase comporta un’attività produttiva con impiego di personale e beni strumentali; non si crea così una categoria di rimanenze ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione in Cassazione un accertamento di fatto non specificamente censurato; la Corte ha applicato tale criterio nel valutare il motivo sulla classificazione del parmigiano in stagionatura.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale riguarda l’omesso esame o l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo; la contestazione dell’interpretazione di norme e circolari è invece una questione di diritto e non integra, da sola, tale vizio.
Art. 366 bis c.p.c.
Nel regime applicabile alla controversia, il motivo per vizio di motivazione doveva essere accompagnato da un momento di sintesi che individuasse la censura; la Corte ha comunque dichiarato inammissibili le doglianze per la loro natura giuridica o per la genericità.
Principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
la doglianza relativa all'esclusione di qualsiasi percentuale di calo di peso per il quantitativo di parmigiano in giacenza nei magazzini già alla data dell'1.1.1996 attiene a circostanza di fatto della vicenda processuale, come tale inammissibile in questa sede di legittimità e risulta dedotta genericamente, senza riportare, come necessario per il rispetto del principio di specificità del ricorso, i contenuti degli atti impugnati dai quali la dedotta circostanza dovrebbe evincersi, restando in tal modo impedito alla Corte la preliminare valutazione della rilevanza della questione.
Chi deduce in Cassazione una circostanza di fatto deve indicare e riprodurre gli elementi processuali necessari a verificarne la rilevanza; una contestazione generica, che non consenta alla Corte il controllo preliminare, è inammissibile.
Massime di principio
- Quando una norma ammette cali naturali e tecnici, l’applicazione di una percentuale complessiva superiore al calo naturale non è automaticamente illegittima: per contestarla occorre dimostrare che le operazioni di trattamento effettivamente svolte giustificavano un calo diverso.
- Il calo delle rimanenze va rapportato al tempo effettivo di giacenza, secondo i criteri temporali fissati dalla disciplina applicabile; non è corretto applicare indistintamente a tutta la merce una durata di giacenza non corrispondente ai fatti.
- La classificazione fiscale di un bene in lavorazione dipende anche dal processo concretamente svolto: una fase di stagionatura che richiede personale e beni strumentali può integrare una lavorazione, anche se il bene era già un prodotto alimentare.
- In Cassazione le questioni fattuali non possono essere riproposte come semplici contestazioni di diritto o di motivazione; il ricorrente deve individuare il fatto decisivo e indicare con precisione gli atti e gli elementi che lo dimostrano.
- L’eventuale illegittimità dell’accertamento non può fondarsi soltanto sull’affermazione che una merce era in giacenza: la relativa contestazione deve essere specifica e documentata già nel ricorso per cassazione.
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