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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3746 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l’annullamento degli accertamenti relativi agli anni d’imposta 1997, 1998 e 2000. Gli avvisi contestavano la deduzione di costi per materie prime, servizi, ammortamenti, gestione, ristrutturazione e acquisti di opere d’arte e antiquariato, nonché, per il 1998, la detrazione IVA: secondo l’Ufficio, l’unica attività della società in undici anni era stata acquistare, ristrutturare e locare un immobile ai soci, che ne traevano godimento personale, senza una reale attività imprenditoriale. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato motivazione insufficiente sulla sussistenza dell’inerenza dei costi, considerati i dati sull’attività effettiva e sulla destinazione delle spese. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 75, comma 5, del TUIR e dei principi sull’abuso del diritto: la previsione statutaria di attività immobiliari non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che l’operazione fosse imprenditoriale e diretta, almeno in prospettiva, a produrre un lucro per la società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il secondo motivo e fondato il ricorso, rilevando che l’orientamento sull’insufficienza di un’operazione immobiliare isolata a dimostrare l’inerenza dei costi è consolidato. La previsione statutaria ha valore soltanto indiziario; spetta alla società contribuente provare che l’operazione non fosse isolata e si inserisse in una specifica attività imprenditoriale o immobiliare destinata a generare un lucro. La CTR non aveva adeguatamente valutato elementi non contestati: in undici anni era stato acquistato un solo immobile, locato prima a una società collegata e poi ai soci; negli anni verificati il volume d’affari era pari a zero e la società era in perdita; le spese riguardavano lavori eseguiti da una società collegata e beni acquistati dagli stessi soci. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la regolazione delle spese. Non è stata decisa definitivamente la debenza delle imposte: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5 (nel testo applicabile alla controversia)

    In particolare, con dette ultime pronunce, si è specificato che, in tali casi, la previsione statutaria relativa a tali attività riveste un valore meramente indiziario circa l'inerenza dei costi all'effettivo esercizio dell'impresa, salvo che la Società dimostri o che l'operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale oppure che essa si inserisca in una attività immobiliare vera e propria, così che in entrambi i casi, sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore.

    Per dedurre i costi, la sola previsione statutaria di attività immobiliari non prova che essi siano inerenti all’impresa. Il contribuente deve dimostrare che l’operazione, anche se apparentemente singola, apparteneva a un’attività imprenditoriale effettiva oppure a una vera attività immobiliare diretta almeno prospetticamente a produrre un lucro per la società.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è richiamata quale parametro processuale per la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge, su cui si fondava il secondo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La disposizione è richiamata quale parametro processuale per la denuncia del vizio di motivazione sulla questione decisiva dell’inerenza dei costi.

Massime di principio

  • Una società non può giustificare la deduzione di costi immobiliari soltanto richiamando nello statuto attività di acquisto, ristrutturazione o locazione: conta l’attività effettivamente svolta e la finalità economica concreta dell’operazione.
  • Un’operazione immobiliare isolata, non rivolta al mercato e realizzata in sostanza a beneficio dei soci, non dimostra di per sé l’esistenza di un’attività imprenditoriale né l’inerenza dei relativi costi.
  • Il contribuente che deduce costi deve provare che l’acquisto o la ristrutturazione siano funzionali a un’attività economica della società e, almeno in prospettiva, capaci di generare un lucro per essa.
  • Nel valutare l’inerenza, rilevano unitariamente gli elementi concreti: durata e unicità delle operazioni, rapporti tra società e locatari, volume d’affari, perdite e natura dei costi. Il giudice deve confrontarsi con gli elementi decisivi allegati dall’Ufficio e motivare adeguatamente.
  • La cassazione con rinvio per difetto di valutazione non determina automaticamente il definitivo recupero delle imposte: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e applicare i principi stabiliti dalla Corte.

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