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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3760 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato, ai fini IRPEF e ILOR, maggiori redditi per L. 316.184.000, contestando l’omessa registrazione di ricavi sulla base di appunti, notes e brogliacci non bollati rinvenuti dalla Guardia di finanza. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo privo di adeguato supporto probatorio l’accertamento induttivo anche alla luce dell’assoluzione dei soci in sede penale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, un difetto di motivazione per la contraddizione tra l’affermazione che il giudicato penale non vincola il giudice tributario e il richiamo all’assoluzione; dall’altro, la violazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la contabilità extracontabile fosse sufficiente a legittimare l’accertamento e comportasse l’onere per i contribuenti di fornire prova contraria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché privo della necessaria sintesi e del quesito richiesti dall’art. 366 c.p.c.; lo ha comunque ritenuto infondato nel merito, precisando che la CTR aveva svolto un’autonoma valutazione dei fatti e non si era limitata a recepire l’esito del processo penale. Ha accolto il secondo motivo: la contabilità «in nero», anche se composta da appunti e documenti extracontabili e anche in presenza di scritture ufficiali formalmente regolari, può da sola costituire valido presupposto per l’accertamento induttivo e determina l’onere del contribuente di contestarne specificamente le risultanze e fornire prova contraria. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    Come questa Corte ha già affermato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta infatti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 dovendo ricomprendersi tra le ss.cc. disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta.

    La documentazione extracontabile che registra operazioni d’impresa può costituire prova presuntiva grave, precisa e concordante e legittimare l’accertamento induttivo, anche senza ulteriori elementi e anche quando la contabilità ufficiale sia formalmente regolare.

  • Art. 2697 c.c.

    Ne consegue che detta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sè ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 , citato art. 39 incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli.

    Una volta che l’Ufficio fondi l’accertamento su documentazione extracontabile idonea, spetta al contribuente contestare specificamente le risultanze e fornire prova contraria.

  • Art. 366 c.p.c., ultimo comma

    Esso è infatti privo della sintesi logico-giuridico della questione e non chiarisce - come imposto dalla citata disposizione del codice di rito, al fine di consentire a questa Corte di formulare il necessario giudizio prognostico sul fondamento della censura - "le ragioni per le quali la dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

    La censura di vizio motivazionale in cassazione deve esporre in modo sintetico e specifico perché l’insufficienza o contraddittorietà denunciata renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Appunti, brogliacci e altri documenti extracontabili che annotano quantitativamente o monetariamente operazioni d’impresa possono sostenere da soli un accertamento induttivo, anche se le scritture ufficiali appaiono regolari.
  • Quando l’accertamento si fonda su contabilità extracontabile idonea, il contribuente deve contestare puntualmente le singole risultanze e offrire elementi contrari; una contestazione generica non è sufficiente.
  • L’assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario: quest’ultimo deve valutare autonomamente i fatti e le prove acquisite, anche se provenienti dal procedimento penale.
  • In cassazione, un motivo relativo alla motivazione deve indicare con precisione quale carenza o contraddizione sussista e perché impedisca di comprendere o giustificare la decisione.

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