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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Prato

Difetto di giurisdizione - Impugnazione verbale di pignoramento dei beni mobili registrati per essere il bene pignorato bene strumentale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il pignoramento sostenendo che il bene sottoposto ad esecuzione fosse un bene strumentale e, quindi, soggetto a una particolare tutela o limitazione del pignoramento. La questione preliminare riguardava però la giurisdizione: occorreva stabilire se l'impugnazione del verbale di pignoramento rientrasse nella giurisdizione del giudice tributario oppure in quella del giudice ordinario dell'esecuzione.

La decisione

La controversia è stata ritenuta estranea alla giurisdizione tributaria. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Poiché la verifica della natura strumentale del bene costituisce un accertamento relativo alla fase esecutiva successiva alla notifica della cartella, la relativa contestazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente in materia di esecuzione. Il ricorso davanti al giudice tributario, pertanto, non può essere esaminato nel merito per difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

    La giurisdizione tributaria riguarda gli atti impositivi e gli atti della riscossione individuati dalla legge, ma non gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella, che devono essere contestati davanti al giudice ordinario dell'esecuzione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, luglio 2011, n. 1497

    Richiamata quale precedente conforme al principio secondo cui gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella esattoriale non appartengono alla giurisdizione tributaria.

  • Cassazione, 19 agosto 2013, n. 12095

    Richiamata a sostegno della distinzione tra contestazioni relative al credito tributario o alla cartella e contestazioni riguardanti la successiva fase esecutiva.

  • Cassazione, 7 febbraio 2008, n. 2934

    Richiamata quale ulteriore precedente conforme sull'attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente occorre verificare in quale fase si colloca l'atto contestato: prima della notifica della cartella possono rilevare la giurisdizione tributaria e le relative regole; dopo la notifica, gli atti propriamente esecutivi sono normalmente devoluti al giudice ordinario.
  • La contestazione della natura strumentale del bene pignorato riguarda, di regola, le modalità e i limiti dell'esecuzione forzata, non l'esistenza o l'ammontare del tributo; deve quindi essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione civile.
  • L'impugnazione davanti al giudice tributario di un verbale di pignoramento successivo alla cartella può essere dichiarata inammissibile o può comportare una pronuncia di difetto di giurisdizione, senza esame del merito della strumentalità del bene.
  • La distinzione non dipende dalla natura tributaria del credito, ma dalla natura dell'atto impugnato e dal momento della procedura esecutiva.
  • In casi analoghi è necessario verificare tempestivamente i termini e le modalità dell'opposizione davanti al giudice ordinario competente, per evitare la perdita della tutela processuale.

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