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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24593/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria apertasi nel 1964 alla morte del de cuius, con beni relitti costituiti da un fondo rustico e due terranei. Un figlio aveva agito per lo scioglimento della comunione ereditaria, deducendo anche cessioni di quote ereditarie da parte di due sorelle e allegando che, dopo la morte della madre usufruttuaria, gli altri coeredi avevano goduto esclusivamente degli immobili e si erano rifiutati di dividere l’asse. Una coerede si era costituita contestando la ricostruzione dei fatti e proponendo domanda riconvenzionale: sosteneva di aver edificato a proprie spese un fabbricato e un garage, di aver posseduto tali beni animo domini e di avere diritto al rimborso per miglioramenti apportati ai beni danneggiati dal sisma del 1980. Il Tribunale aveva respinto le riconvenzionali e poi disposto lo scioglimento della comunione, attribuendo i lotti e condannando la coerede al pagamento di conguagli e frutti. In appello la coerede aveva censurato il rigetto della usucapione e del rimborso per migliorie, nonché la quantificazione di quote, frutti e conguagli; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato un documento ritenuto decisivo ai fini del rimborso per migliorie; 2) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, assumendo che la Corte d’appello avesse confuso la domanda di usucapione con quella di rimborso dei beni danneggiati dal sisma; 3) errore di percezione e violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice rivalutato prove testimoniali e documentali; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il consulente tecnico d’ufficio non avesse risposto alle osservazioni del consulente di parte. I controricorrenti avevano inoltre eccepito improcedibilità e tardività del ricorso, eccezioni disattese dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità: il deposito del ricorso era tempestivo perché rileva la consegna del plico all’ufficio postale entro il termine, mentre la notificazione era valida perché, fallito il primo tentativo per trasferimento del difensore, era stata immediatamente rinnovata e perfezionata nei termini. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la doglianza non riguardava un vero travisamento della prova ma la mancata considerazione di un elemento non decisivo; la Corte d’appello aveva comunque fondato il rigetto della domanda di migliorie sulla circostanza che i pagamenti fossero stati sostenuti con risorse materne, sulla base di interrogatorio formale, documenti e testi. Il secondo motivo è stato respinto perché non sussisteva alcuna motivazione apparente: la sentenza impugnata era ampia e comprensibile, e la dedotta confusione tra usucapione e rimborso dei miglioramenti era formulata in modo poco specifico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era proponibile senza indicare la diversità delle rationes facti tra primo e secondo grado, onere non assolto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la censura era in sostanza volta a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione non può essere prospettata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    il controllo di legittimità non consente di sindacare il merito se non nei limiti dei vizi tipizzati; il motivo ex n. 5 è precluso in caso di doppia conforme se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 369 c.p.c.

    ai fini della tempestività del deposito del ricorso rileva la consegna del plico all’ufficio postale entro il termine, non la data di arrivo in cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per travisamento della prova è distinta dalla mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio: se il documento o la prova asseritamente trascurati non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi, il motivo non può essere accolto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione di documenti, testimonianze o risultanze tecniche, riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto ai casi estremi di motivazione inesistente o solo apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non rileva il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Ai fini della tempestività del deposito del ricorso per cassazione inviato per posta, fa fede la data di consegna del plico all’ufficio postale entro il termine, non quella di arrivo in cancelleria.
  • Una prova non è decisiva solo perché astrattamente favorevole alla parte: è decisiva soltanto se, eliminata o trascurata, sarebbe idonea a mutare l’esito della decisione in relazione alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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