Cassazione Civile, Ordinanza n. 04983/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (factor)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di factoring stipulato tra una società e una società di factoring, in forza del quale quest'ultima anticipava somme e acquisiva crediti della cedente. A garanzia delle obbligazioni del rapporto si erano costituiti due fideiussori fino a un determinato importo. Il factor otteneva un decreto ingiuntivo per un credito residuo maturato nel rapporto; gli intimati proponevano opposizione contestando, tra l'altro, la quantificazione del credito e l'asserita cattiva gestione del recupero verso il debitore ceduto. Il tribunale rigettava l'opposizione. In appello gli appellanti riproponevano varie censure: nullità del contratto di factoring e della fideiussione per asserita usurarietà degli interessi, errata valutazione delle prove, erronea qualificazione del factoring come cessione pro solvendo e non pro soluto, e violazione dei doveri di buona fede del factor. La corte territoriale rigettava entrambi gli appelli, ritenendo, per quanto qui interessa, che la questione dell'usura fosse stata introdotta solo in appello e che comunque la rilevabilità d'ufficio della nullità presupponesse la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi; confermava inoltre la validità della fideiussione, la qualificazione pro solvendo e la prova documentale del credito. In cassazione il primo ricorso sosteneva che la questione dell'usura fosse stata già proposta in primo grado e che la nullità per usura fosse rilevabile d'ufficio indipendentemente dalle allegazioni di parte. Il secondo ricorso deduceva la nullità della fideiussione per adesione allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale e quindi nullo, l'omessa rilevazione dell'usurarietà degli interessi e, in via subordinata, la violazione di buona fede e correttezza nella gestione del recupero creditorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Per il primo ricorso ha rilevato la carenza dell'esposizione del fatto richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c. e, inoltre, il difetto di specificità e di autosufficienza, anche perché non era stata adeguatamente impugnata la statuizione di primo grado sulla novità delle eccezioni. Per il secondo ricorso ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la nullità della fideiussione, pur rilevabile d'ufficio, non può essere fatta valere con una mera eccezione nuova in cassazione e senza un adeguato contraddittorio sui fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancanza di specifica indicazione e localizzazione del documento richiamato, oltre che per la mancata impugnazione della preclusione dei nova e per il tentativo di rivalutare il fatto; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché sollecitava una nuova valutazione del merito e richiamava atti non trascritti o specificamente localizzati. Sono state conseguentemente poste le spese di cassazione a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
i ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
il giudizio è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza determina inammissibilità.
è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con localizzazione nel fascicolo; la mancanza comporta inammissibilità.
richiamati come norme processuali invocate per sostenere che la questione dell'usura sarebbe stata introdotta tempestivamente in primo grado.
richiamato in relazione alla nullità del contratto per clausole usurarie.
la nullità può essere rilevata d'ufficio, ma nel rispetto del contraddittorio e delle preclusioni processuali sui fatti non tempestivamente allegati.
richiamato quale norma che sanziona con la nullità la pattuizione di interessi usurari.
il testo riporta l'articolo con riferimento agli interessi usurari; il riferimento è utilizzato per sostenere l'usurarietà del tasso.
invocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché orientata alla rivalutazione del fatto.
richiamati per denunciare un preteso comportamento contrario a correttezza e buona fede del factor; la doglianza è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile una esposizione autosufficiente e completa dei fatti di causa e del percorso processuale: la mancanza di tale requisito può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ma non può essere accertata sulla base di una mera eccezione nuova o di fatti non tempestivamente allegati, perché va salvaguardato il contraddittorio e il rispetto delle preclusioni processuali.
- Quando una censura presuppone l'esame di documenti o atti del processo, il ricorrente deve indicarli specificamente e localizzarli nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo il ristretto sindacato sul vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La deduzione di nullità o di usurarietà di una clausola contrattuale deve confrontarsi con le preclusioni maturate nel giudizio di merito: se la questione è rimasta assorbita o non è stata impugnata la statuizione di primo grado che la dichiara tardiva, il motivo può essere inammissibile o comunque privo di decisività.
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