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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04983/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di factoring stipulato tra una società e una società di factoring, in forza del quale quest'ultima anticipava somme e acquisiva crediti della cedente. A garanzia delle obbligazioni del rapporto si erano costituiti due fideiussori fino a un determinato importo. Il factor otteneva un decreto ingiuntivo per un credito residuo maturato nel rapporto; gli intimati proponevano opposizione contestando, tra l'altro, la quantificazione del credito e l'asserita cattiva gestione del recupero verso il debitore ceduto. Il tribunale rigettava l'opposizione. In appello gli appellanti riproponevano varie censure: nullità del contratto di factoring e della fideiussione per asserita usurarietà degli interessi, errata valutazione delle prove, erronea qualificazione del factoring come cessione pro solvendo e non pro soluto, e violazione dei doveri di buona fede del factor. La corte territoriale rigettava entrambi gli appelli, ritenendo, per quanto qui interessa, che la questione dell'usura fosse stata introdotta solo in appello e che comunque la rilevabilità d'ufficio della nullità presupponesse la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi; confermava inoltre la validità della fideiussione, la qualificazione pro solvendo e la prova documentale del credito. In cassazione il primo ricorso sosteneva che la questione dell'usura fosse stata già proposta in primo grado e che la nullità per usura fosse rilevabile d'ufficio indipendentemente dalle allegazioni di parte. Il secondo ricorso deduceva la nullità della fideiussione per adesione allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale e quindi nullo, l'omessa rilevazione dell'usurarietà degli interessi e, in via subordinata, la violazione di buona fede e correttezza nella gestione del recupero creditorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Per il primo ricorso ha rilevato la carenza dell'esposizione del fatto richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c. e, inoltre, il difetto di specificità e di autosufficienza, anche perché non era stata adeguatamente impugnata la statuizione di primo grado sulla novità delle eccezioni. Per il secondo ricorso ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la nullità della fideiussione, pur rilevabile d'ufficio, non può essere fatta valere con una mera eccezione nuova in cassazione e senza un adeguato contraddittorio sui fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancanza di specifica indicazione e localizzazione del documento richiamato, oltre che per la mancata impugnazione della preclusione dei nova e per il tentativo di rivalutare il fatto; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché sollecitava una nuova valutazione del merito e richiamava atti non trascritti o specificamente localizzati. Sono state conseguentemente poste le spese di cassazione a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza

    i ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    il giudizio è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con localizzazione nel fascicolo; la mancanza comporta inammissibilità.

  • artt. 183-112 c.p.c.

    richiamati come norme processuali invocate per sostenere che la questione dell'usura sarebbe stata introdotta tempestivamente in primo grado.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità del contratto per clausole usurarie.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità può essere rilevata d'ufficio, ma nel rispetto del contraddittorio e delle preclusioni processuali sui fatti non tempestivamente allegati.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato quale norma che sanziona con la nullità la pattuizione di interessi usurari.

  • art. 644 c.p.c.

    il testo riporta l'articolo con riferimento agli interessi usurari; il riferimento è utilizzato per sostenere l'usurarietà del tasso.

  • art. 1955 c.c.

    invocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché orientata alla rivalutazione del fatto.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati per denunciare un preteso comportamento contrario a correttezza e buona fede del factor; la doglianza è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile una esposizione autosufficiente e completa dei fatti di causa e del percorso processuale: la mancanza di tale requisito può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ma non può essere accertata sulla base di una mera eccezione nuova o di fatti non tempestivamente allegati, perché va salvaguardato il contraddittorio e il rispetto delle preclusioni processuali.
  • Quando una censura presuppone l'esame di documenti o atti del processo, il ricorrente deve indicarli specificamente e localizzarli nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo il ristretto sindacato sul vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • La deduzione di nullità o di usurarietà di una clausola contrattuale deve confrontarsi con le preclusioni maturate nel giudizio di merito: se la questione è rimasta assorbita o non è stata impugnata la statuizione di primo grado che la dichiara tardiva, il motivo può essere inammissibile o comunque privo di decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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