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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41811/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere rilevando: (i) difetto di autonoma motivazione da parte del Tribunale e vanificata distinzione tra concorso nel reato e partecipazione associativa; si contesta che la mera frequenza di rapporti e il limitato arco temporale possano fondare l'accusa di associazione; si obietta altresì l'insufficienza delle prove circa la consapevolezza di Crisafullí sulla presenza di armi nel garage; (ii) illegittimità della persistente misura cautelare alla luce della distanza temporale dei fatti (2020/2021), dell'assenza di recidiva effettiva e dell'esito favorevole dell'affidamento ai servizi sociali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo e non censurabile il giudizio indiziario sulla sussistenza dell'associazione dedotta nel provvedimento impugnato: il Tribunale ha correttamente valorizzato la messa a disposizione del garage come luogo di occultamento e stoccaggio di stupefacenti e armi, la consegna delle chiavi da parte del ricorrente, la sua partecipazione alle attività di confezionamento e consegna e la sua presenza alle operazioni; ha inoltre ritenuto plausibile che, a seguito dell'avviso dato dal figlio, il ricorrente e i sodali abbiano asportato "tutte cose" (sostanza e armi) ostacolando l'esito della perquisizione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione che individua indici negativi (ruolo nel sodalizio, continuità delle condotte, precedenti) che giustificano la misura nonostante il tempo trascorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Le norme sul contrasto agli stupefacenti sono state interpretate dalla Corte come compatibili con la qualificazione dell'attività descritta (stoccaggio, confezionamento, consegne) come indizio grave di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio

  • L. n. 895/1967

    Le disposizioni in materia di armi sono state richiamate con riferimento alla custodia/occultamento di armi nel garage: la Corte ritiene che le circostanze (accesso, rimozione dopo avviso) consentano di attribuire consapevolezza sulla presenza delle armi

  • disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per l'adempimento di cancelleria a seguito della declaratoria di inammissibilità e per le formalità esecutive connesse alla condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio può essere desunta anche da apporti logistici stabili (es. messa a disposizione di locali/garage per stoccaggio) e da attività ripetute di confezionamento e consegna, non solo da ruoli direttivi.
  • La mera contestazione che la motivazione sia "pedissequa" rispetto al provvedimento precedente è insufficiente in Cassazione quando il giudice di merito abbia compiuto valutazioni indiziarie coerenti e dettagliate.
  • La rimozione di materiale (stupefacenti o armi) a seguito di un avviso può essere valutata come indice di consapevolezza e cooperazione nell'occultamento, se collegata ad altri elementi di contesto (chiavi, presenza ripetuta, consegne).
  • Il decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: prevalgono gli elementi negativi soggettivi e la continuità del ruolo criminoso, insieme ai precedenti specifici.
  • In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in termini di diritto e con specificità: contestazioni generiche in fatto sulla motivazione del giudice sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Gli indici negativi per la misura cautelare (ruolo nell'organizzazione, continuità delle condotte, precedenti) gravano sul ricorrente che intenda dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari

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