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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48525/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura sulla mancata integrazione dell'elemento psicologico (dolo) per i reati di cui all'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada (fuga e omissione di soccorso), sostenendo che l'imputato si era fermato e aveva lasciato il luogo dopo aver visto la persona rialzarsi; 2-3) doglianza per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), con critica alla motivazione che avrebbe definito l'urto non di lieve consistenza senza adeguata spiegazione e trascurato il risarcimento assicurativo; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'assenza di precedenti e l'atteggiamento iniziale dell'imputato; 5) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, richiesto in primo grado e (secondo la difesa) reiterato in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui Donato, dopo aver urtato il ciclomotore (con distacco dello specchietto e caduta della conducente), era consapevole dell'incidente e dell'idoneità di esso a cagionare lesioni e si è allontanato senza prestare assistenza né fornire generalità. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché il fatto non è di particolare tenuità (la vittima riportò una frattura del coccige e la condotta manifestò gravità anche per il mancato comportamento riparatorio). Le attenuanti generiche sono state correttamente escluse per la gravità della condotta (indifferenza ai doveri di solidarietà sociale). Il beneficio della non menzione è inammissibile in cassazione perché non dedotto in appello; inoltre la sentenza d'appello ha fornito motivazione sufficiente sul punto. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio. Restano ferme le condanne di merito (pena sospesa di 1 anno e 3 mesi, sospensione della patente per 1 anno e 6 mesi e risarcimento del danno in separato giudizio).

Norme richiamate

  • art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), commi 1, 6 e 7

    Il reato di fuga/omissione di soccorso è un reato omissivo di pericolo: rileva la percezione ex ante dell'incidente e la consapevolezza che l'incidente è idoneo a produrre danni alle persone. Non è necessaria la prova dell'effettivo danno al momento dell'allontanamento; il dolo può essere anche eventuale e integrarsi quando l'agente si rifiuta consapevolmente di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta della lievità dell'offesa e delle circostanze; è esclusa quando l'evento e la condotta denotano una certa gravità (es. lesioni significative, allontanamento senza identificazione, assenza di iniziative riparatorie).

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    I criteri indicati sono utili per valutare la gravità del fatto e la personalità dell'agente; il giudice può valorizzare anche un solo criterio ritenuto prevalente per escludere attenuanti o la non menzione.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    Il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche compete al giudice che valuta gli elementi dell'art. 133; la gravità della condotta (es. indifferenza verso il soccorso) può giustificare l'esclusione delle attenuanti anche se l'imputato è incensurato.

  • art. 175 cod. pen. (non menzione della condanna)

    Il beneficio della non menzione si fonda sul principio dell'emenda e richiede la presenza di elementi idonei a giustificarlo; la semplice concessione della sospensione condizionale non implica automaticamente la non menzione.

  • art. 597 cod. proc. pen. (ambito di cognizione dell'appello)

    L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione limitata ai punti della decisione oggetto dei motivi proposti: questioni non dedotte in appello non sono normalmente deducibili in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (Cassa delle ammende)

    In caso di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza può essere disposto il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • art. 129 cod. proc. pen. (cause di non punibilità)

    L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza impedisce al giudice di cassazione di rilevare d'ufficio e dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) sorte dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per i reati di fuga e omissione di soccorso (art. 189 c.d.s.) la valutazione del dolo va compiuta in relazione al momento dell'allontanamento: conta ciò che l'agente concretamente ha percepito e potuto rappresentarsi al momento della condotta, non l'accertamento ex post delle lesioni.
  • La consapevolezza dell'incidente può essere desunta da circostanze obiettive (es. distacco di parti del veicolo, caduta della persona investita); non è necessario che il danno fosse immediatamente evidente o documentato al processo per ritenere integrato il dolo.
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) non si applica quando la condotta o l'evento mostrano una gravità apprezzabile (lesioni rilevanti, comportamento omissivo come l'allontanamento senza identificazione, mancata iniziativa risarcitoria), e la valutazione è rimessa al giudice del merito.
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse anche sulla base di un solo criterio ritenuto prevalente (es. modalità esecutiva del fatto che denota indifferenza verso i doveri di solidarietà), e l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state dedotte in appello (es. richiesta di non menzione non formulata in appello): chi non solleva una questione nel gravame si espone all'inammissibilità del relativo motivo in cassazione.
  • Il giudice di appello può integrare o motivare punti omessi dal giudice di primo grado, avendo piena cognizione del fatto, quindi la mancanza di motivazione in primo grado non obbliga automaticamente alla nullità dell'appello.
  • Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; inoltre l'inammissibilità impedisce la rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.

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