Cassazione Penale, Sentenza n. 43518/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Banco BPM impugna il decreto che ha respinto la sua opposizione avverso il rigetto della domanda di ammissione di un credito privilegiato nello stato passivo. L'istituto deduce tre censure principali: (1) illogicità e violazione di legge per aver ritenuto i finanziamenti strumentali all'attività illecita dei proposti, nonostante i mutui fossero destinati ad interventi edilizi e fossero stati concessi dopo perizie e verifiche; (2) errata valutazione della buona fede del creditore avendo il Tribunale dato rilievo a un pagamento (74.000 euro) intervenuto molto tempo dopo il momento rilevante ai fini dell'art. 52 d.lgs. 159/2011; (3) vizio di motivazione per avere ignorato la documentazione e le approfondite verifiche bancarie (perizie, bilanci, controlli antiriciclaggio) che dimostrerebbero l'assenza di conoscenza o conoscibilità della natura illecita dell'attività dei Sarcone.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale che i finanziamenti erogati alla New Essetre s.r.l. erano strumentali all'attività delittuosa riconducibile alla famiglia Sarcone (emerse nel procedimento 'Aemilia') e che la banca non ha dimostrato la propria buona fede: secondo il Tribunale, pur avendo effettuato verifiche formali, la banca è incorsa in un errore inescusabile non avendo adottato l'ordinaria diligenza necessaria a cogliere i numerosi elementi sospetti (utili esigui, indicazione di rimborso da fonti non riconducibili a versamenti leciti, apporto sospetto di somme non giustificate, profilo patrimoniale insufficiente della società, ecc.). Sono inoltre ritenute irrilevanti l'iscrizione ipotecaria e la destinazione formale dei fondi. Conseguentemente la banca è stata condannata alle spese processuali (richiamato art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 6
Norma che disciplina l'opposizione del terzo creditore allo stato passivo nell'ambito delle misure di prevenzione; qui inquadrata come titolo dell'atto impugnato (decreto del Tribunale) e ordine di rimessione della controversia al sindacato giurisdizionale
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52
Riferimento al criterio di valutazione della buona fede del creditore al momento della stipula: la Corte rammenta che la buona fede dev'essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto e richiede assenza di collusione e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
La Corte conferma che il ricorso per cassazione del terzo creditore può essere proposto anche per vizi di motivazione (lett. e)), essendo il rito dell'opposizione autonomo rispetto al procedimento di prevenzione
disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamata in relazione alla forma in cui sono state esposte le censure in cassazione e ai limiti di motivazione richiesti nella esposizione dei motivi
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle procedure di prevenzione patrimoniale, quando il credito risulti 'strumentale' rispetto all'attività illecita del proposto, il creditore che chiede l'ammissione del credito privilegiato deve provare la propria buona fede con riferimento al momento della stipula del contratto: non è sufficiente la mera conformità formale delle verifiche bancarie
- La buona fede del creditore richiede non solo l'assenza di collusione, ma anche che l'errore sulla situazione del debitore sia scusabile: elementi oggettivi e reperibili con l'ordinaria diligenza (utili esigui, versamenti inspiegati, profilo patrimoniale debole, indicazioni che il rimborso dipenda da fonti non tracciate) possono rendere inescusabile l'errore
- La presenza di garanzie reali (es. ipoteca) o la destinazione contrattuale dei fondi a un'attività lecita non escludono l'irrilevanza del credito se concrete circostanze avrebbero dovuto indurre a sospetti fondati sull'origine illecita delle risorse
- Il giudice può valorizzare, anche se emerse successivamente, elementi probatori da altri procedimenti (es. collaboratori di giustizia, indagini patrimoniali) per dimostrare la strumentalità dei finanziamenti e l'inescusabilità dell'errore del creditore
- Il ricorso per cassazione del terzo creditore è ammesso nella sua estensione, compresa la censura per vizio di motivazione (art. 606, lett. e)), dato il carattere autonomo del rito oppositivo nell'ambito delle misure di prevenzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43332/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43333/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43336/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →