Cassazione Civile, Ordinanza n. 35409/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda medici iscritti a scuole di specializzazione che avevano chiesto il riconoscimento di somme connesse alla borsa di studio percepita durante la specializzazione, sostenendo: che l'attività svolta dovesse essere qualificata come lavoro subordinato; che la borsa non fosse adeguata ai parametri costituzionali; che spettassero l'indicizzazione annuale e l'adeguamento triennale della borsa; e che, in ogni caso, fosse decorso o dovesse essere diversamente individuato il termine di prescrizione. Alcuni ricorrenti lamentavano anche omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza di appello, oltre alla mancata compensazione delle spese. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione osservando, in sintesi, che il credito non sussisteva, che era comunque prescritto e che, per alcune pretese, il soggetto passivo sarebbe stato l'università e non le amministrazioni convenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi principale e incidentali. Ha ritenuto generiche o non intellegibili varie censure, ha escluso la deducibilità del vizio di motivazione nei termini prospettati, ha affermato che le questioni sulla prescrizione erano assorbite dal rigetto in radice del credito, ha ribadito che ai medici specializzandi iscritti prima del 2007 non spettano né l'adeguamento annuale al tasso d'inflazione programmato né l'adeguamento triennale della borsa, e ha riaffermato che l'attività degli specializzandi non integra lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. Ha inoltre reputato insindacabile la scelta del giudice di merito sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per abuso del processo, anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente alla Corte di richiamare precedenti motivati in modo pertinente, senza dover ripetere integralmente la motivazione
impone che il motivo di ricorso sia chiaro e specifico; una censura farraginosa e non intellegibile è inammissibile
la Corte non può sostituirsi al ricorrente individuando d'ufficio la censura non chiaramente formulata
il ricorso è inammissibile quando le censure contrastano con un orientamento di legittimità consolidato
richiamato per la deduzione dei motivi, ma il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale
art. 36 Cost.
non si applica al rapporto degli specializzandi, mancando una relazione sinallagmatica di lavoro subordinato
art. 6 d.lgs. 257/1991
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'aggiornamento della borsa di studio, ma la Corte nega il diritto agli adeguamenti invocati per i soggetti iscritti prima del 2007
ha bloccato l'indicizzazione annuale della borsa di studio
art. 32, comma 12, l. 449/1997
ha bloccato l'adeguamento triennale della borsa di studio
art. 37, 38 e 39 d.lgs. 368/1999
richiamati dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che la disciplina del trattamento economico si applica solo dall'anno accademico 2006-2007
richiamato con riferimento alla prescrizione, ma la questione è stata ritenuta assorbita o non decisiva
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'eguaglianza di trattamento, ma la Corte la respinge per contrasto con la giurisprudenza consolidata
art. 14 CEDU
richiamato dai ricorrenti, senza esito favorevole nel giudizio
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
consente la condanna per responsabilità aggravata in caso di abuso del processo e proposizione di ricorsi reiterativi contro orientamenti consolidati
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, intelligibile e autosufficiente quanto alla censura rivolta alla sentenza impugnata; una esposizione confusa o non confrontata con la ratio decidendi è inammissibile.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile), non per il semplice difetto di sufficienza.
- Quando la sentenza di merito esclude in radice l'esistenza del credito, le questioni sulla prescrizione restano assorbite e non possono costituire motivo decisivo di censura se non si attacca prima la statuizione principale.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato, il ricorso che riproponga tesi già reiteratamente disattese è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., specie se non si confronta con i precedenti pertinenti.
- L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato; di conseguenza, non si applica l'art. 36 Cost. sul trattamento retributivo proporzionato.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente all'anno accademico 2006-2007 non sussiste diritto né all'adeguamento annuale della borsa al tasso d'inflazione programmato né all'adeguamento triennale.
- La scelta del giudice di merito di compensare o meno le spese è tendenzialmente insindacabile in cassazione, salvo i limiti di legge.
- La reiterazione in cassazione di questioni già risolte in modo stabile dalla giurisprudenza, soprattutto con gli stessi difensori e negli stessi termini, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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