Cassazione Civile, Ordinanza n. 34649/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione instaurato nel 2009 davanti alla Corte d'Appello di Roma, comprensivo di una fase di cognizione e di una fase esecutiva, conclusosi con liquidazione a suo favore. La Corte d'Appello di Perugia, in sede monitoria, aveva riconosciuto un indennizzo di euro 2.400,00; a seguito di opposizione del Ministero, aveva poi rideterminato l'indennizzo in euro 1.920,00 applicando una riduzione del 40% del moltiplicatore annuo prevista dall'art. 2-bis L. n. 89/2001, ritenendo che il procedimento presupposto coinvolgesse oltre 120 parti per effetto di riunioni e che ciò attenuasse il patema d'animo. Il ricorrente ha censurato: 1) la violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che la riduzione massima non poteva essere applicata senza una motivazione specifica sull'incidenza causale delle riunioni, soprattutto perché il superamento della soglia numerica era avvenuto quando il giudizio aveva già oltrepassato di circa cinque anni la durata ragionevole e senza considerare la diversa compagine soggettiva tra cognizione ed esecuzione; 2) la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese, assumendo che la mera rideterminazione del moltiplicatore non costituisse soccombenza reciproca o accoglimento parziale idoneo a giustificare la compensazione; 3) la violazione delle norme sul compenso professionale e della liquidazione delle spese, per non avere riconosciuto la voce relativa alla fase istruttoria e per avere liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione del decreto impugnato sulla riduzione del 40% dell'indennizzo ex art. 2-bis L. n. 89/2001. Ha affermato che il mero dato del numero elevato di parti, quando tale aumento dipenda da riunioni intervenute dopo che il procedimento aveva già superato la sua durata ragionevole, non basta a giustificare la riduzione massima; occorre invece una motivazione specifica che valuti l'incidenza causale della riunione sul ritardo e sullo sviluppo del procedimento, nonché la fase di esecuzione e la non coincidenza delle parti tra le diverse fasi. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'Appello di Perugia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato quale base per la liquidazione dell'indennizzo da irragionevole durata del processo.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
la riduzione del moltiplicatore annuo per l'indennizzo non può essere applicata in modo automatico e indiscriminato; quando il superamento della soglia numerica di parti dipenda da riunioni avvenute dopo il superamento della durata ragionevole, è necessaria una motivazione specifica sull'incidenza causale di tale riunione.
invocato per contestare la compensazione parziale delle spese; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato ai fini della censura sulla liquidazione delle spese e dei compensi professionali; motivo assorbito.
richiamato in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi professionali; motivo assorbito.
invocato per sostenere il diritto alla liquidazione della fase istruttoria e il rispetto dei minimi tabellari.
richiamato per affermare che le riduzioni percentuali non possono scendere sotto i minimi tabellari.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la riduzione del parametro annuale prevista per il numero elevato di parti non può essere applicata in modo meccanico: occorre verificare se l'aumento delle parti abbia effettivamente inciso sulla durata irragionevole del processo e motivare in modo puntuale tale nesso.
- Quando il superamento della soglia numerica che consente la riduzione dell'indennizzo deriva dalla riunione di più procedimenti avvenuta solo dopo che il giudizio presupposto ha già ecceduto il termine ragionevole, il giudice deve spiegare perché la riunione abbia aggravato il ritardo già maturato.
- La mera rideterminazione giudiziale dell'importo dell'indennizzo in misura diversa da quella chiesta dalla parte non integra automaticamente soccombenza parziale tale da giustificare la compensazione delle spese; la regolazione delle spese deve seguire i criteri ordinari del grado di soccombenza e dell'esito complessivo della lite.
- In tema di liquidazione dei compensi difensivi, la Corte deve rispettare i parametri tabellari e motivare l'eventuale esclusione di voci di fase o la deroga ai minimi previsti dalla disciplina applicabile.
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