Cassazione Civile, Ordinanza n. 26401/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coltivatrice)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, da parte del proprietario di un terreno rustico, di due porzioni dello stesso fondo a due diversi acquirenti. La ricorrente ha agito per retratto agrario sostenendo di essere coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo confinante, quindi titolare dei requisiti per prelazione e riscatto ai sensi della normativa agraria. Ha dedotto che il venditore avrebbe artificiosamente frazionato l'originario fondo per eludere il suo diritto, alienando prima la porzione più piccola e confinante con il suo terreno e poi la porzione maggiore a un altro acquirente. Il giudizio è stato riunito ad altre domande analoghe di soggetti diversi. In primo grado e poi in appello la domanda è stata rigettata perché il giudice ha ritenuto che tra i due fondi vi fosse un fosso, denominato Fosso Bacile, avente natura pubblica, tale da escludere la contiguità richiesta per prelazione e riscatto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per avere il giudice fondato la decisione su una produzione documentale e su una perizia di parte tardivamente introdotte dalla controparte, in violazione delle preclusioni processuali e del contraddittorio; 2) violazione delle norme sulle prove e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale rispettato le risultanze della CTU e per avere affermato senza adeguata motivazione la natura pubblica del fosso; 3) violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di contiguità dei fondi, onere della prova e presunzione di comunanza del canale di scolo ex art. 897 c.c., sostenendo che la natura pubblica del fosso non era stata provata tempestivamente e che il fosso costituiva solo uno scavo di drenaggio. Un ricorrente incidentale ha inoltre censurato la liquidazione delle spese di appello, ritenuta effettuata in modo unitario e non secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accertamento della natura pubblica del fosso era rilevabile d'ufficio ai fini della verifica dei presupposti del retratto agrario e non integrava un'eccezione in senso stretto. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva chiarito se avesse contestato tempestivamente la produzione documentale nella fase di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata ritenuta non configurabile nei termini prospettati e la CTU non risultava in contrasto con la qualificazione del fosso, perché l'ausiliario aveva solo rilevato la presenza del fosso senza esprimerne la natura giuridica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché riproponeva censure sulla tardività della prova e mirava comunque a una rivalutazione del merito; è stata inoltre ritenuta inammissibile la produzione documentale in cassazione ex art. 372 c.p.c. non essendo dedotta una nullità rilevante ai fini di tale norma. Il ricorso incidentale condizionato delle eredi dell'altro acquirente è stato assorbito. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'altro resistente limitatamente alle spese, perché la Corte d'appello aveva liquidato i compensi in modo unitario e senza motivare lo scostamento dai parametri medi del d.m. n. 55 del 2014; sul punto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuova liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
Norma richiamata come base del diritto di prelazione e retratto agrario, subordinato anche al requisito della contiguità del fondo.
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
Norma richiamata come fondamento del diritto di prelazione agraria esercitato dal coltivatore diretto.
La presunzione di comunanza del canale di scolo opera in difetto di prova contraria; se il canale è pubblico per funzione irrigua a servizio di una pluralità di fondi, viene meno la contiguità materiale.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice afferma espressamente di non osservare la regola del decidere sulla base di allegazioni e prove di parte o utilizza prove non introdotte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende la regola della libera valutazione; il semplice cattivo apprezzamento del materiale istruttorio non basta.
Richiamati dalla ricorrente come norme sulle preclusioni istruttorie e processuali, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva nei termini prospettati.
Norma richiamata nella censura relativa alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del contraddittorio tecnico.
Norma richiamata nella censura relativa alla CTU e alle osservazioni dei consulenti di parte.
Norma richiamata nella censura relativa alla CTU e alle garanzie difensive delle parti.
Richiamato come parametro del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto alla produzione tardiva di documenti.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati dalla ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese, come base della regola di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione e liquidazione delle spese processuali.
I compensi legali devono essere liquidati per ciascuna fase e, se ci si discosta dai valori medi, è necessaria una specifica motivazione controllabile.
La produzione di nuovi documenti in cassazione è ammessa solo per documentare nullità rilevanti nei limiti previsti dalla norma; non per rimettere in discussione il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di prelazione e riscatto agrario il giudice di merito deve verificare d'ufficio tutti i presupposti legali della domanda, compresa la contiguità dei fondi.
- La natura pubblica o privata di un fossato o canale che separa due fondi è circostanza rilevante ai fini della contiguità e può essere accertata anche d'ufficio, senza che la relativa deduzione debba necessariamente assumere forma di eccezione in senso stretto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler applicare la regola dell'ordinaria corrispondenza tra allegazioni, prove e decisione; non basta contestare la valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con il mero dissenso sulla ponderazione del materiale istruttorio, ma richiede l'inosservanza del regime legale di valutazione della prova.
- La presunzione di comunanza del canale di scolo ex art. 897 c.c. può essere superata dalla prova che il canale abbia natura pubblica e funzione incompatibile con la mera delimitazione del confine.
- In sede di cassazione la produzione di nuovi documenti ex art. 372 c.p.c. è consentita solo nei limiti stretti delle nullità rilevanti previste dalla norma, non per introdurre nuove contestazioni di merito.
- Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve distinguere le singole fasi del giudizio secondo i parametri tabellari; ogni scostamento dai valori medi richiede specifica motivazione.
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