Sentenza n. 1264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 915/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda risarcitoria per il ritardo nella definizione di una pratica di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado sostenendo che il ritardo di circa ventotto anni nella conclusione della pratica di condono edilizio fosse integralmente imputabile al Comune, rimasto inerte per lunghi periodi e responsabile della necessità di acquisire un nuovo nulla osta paesaggistico. Ha dedotto l'erronea attribuzione al privato della responsabilità del ritardo, l'inefficienza e la negligenza dell'amministrazione, nonché la sussistenza di danni patrimoniali derivanti dall'impossibilità di vendere e utilizzare pienamente l'immobile, di accedere a bonus edilizi e di eseguire interventi edilizi, chiedendo il risarcimento ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990, degli artt. 30 e 117 c.p.a. e dell'art. 2043 c.c. Ha inoltre riproposto le censure relative alle spese di lite. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, l'irricevibilità della domanda risarcitoria per tardività ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. e, nel merito, l'assenza di un ritardo imputabile all'amministrazione e di un danno effettivamente provato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che l'atto contenesse una critica sufficientemente specifica alla motivazione della sentenza e ai suoi capi, pur riproponendo anche argomenti già svolti in primo grado. Ha ritenuto non applicabile ai fatti illeciti anteriori all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30 c.p.a.; tuttavia, ha respinto l'appello nel merito senza necessità di definire ulteriormente la questione della decorrenza del termine. Dalla ricostruzione procedimentale è emerso che, per il periodo anteriore al 2020, l'arresto della pratica era imputabile al privato, il quale, pur avendo dichiarato nel 2002 la disponibilità a integrare la documentazione, non aveva dimostrato di averlo concretamente fatto. Per il periodo successivo alla riattivazione dell'istruttoria nel 2020, il Comune aveva reiterato richieste documentali coerenti con l'iter procedimentale, tra cui la produzione di un valido titolo paesaggistico; il privato aveva inizialmente prodotto un nulla osta ormai privo di efficacia e aveva ottenuto il titolo paesaggistico valido soltanto nel febbraio 2023, cui era seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria nel marzo 2023. Secondo il Collegio, il comportamento amministrativo, pur non immediatamente conclusivo, non costituiva inerzia totale, poiché l'amministrazione aveva collaborato con il privato attraverso richieste di integrazione e aveva rilasciato il titolo dopo il completamento della documentazione. Mancando un ritardo risarcibile imputabile al Comune e, per il periodo successivo al 2020, anche l'elemento soggettivo della colpa, non sussistevano i presupposti della responsabilità amministrativa. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della domanda originaria di condono edilizio.
Norma richiamata quale ulteriore base della domanda originaria di condono edilizio.
Prevede il termine decadenziale di 120 giorni per la domanda di risarcimento da lesione di interessi legittimi; il termine non si applica ai fatti illeciti anteriori all'entrata in vigore del codice.
Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
La disposizione è richiamata in relazione alla decorrenza del termine per l'azione risarcitoria da ritardo; il Collegio esamina la questione ma decide la controversia sulla carenza dei presupposti sostanziali della responsabilità.
Ha costituito la base dell'azione contro il silenzio, divenuta improcedibile dopo il rilascio del titolo in sanatoria.
Richiamato quale fondamento della pretesa risarcitoria per il danno derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento.
Richiamato quale fondamento generale della responsabilità aquiliana dedotta nei confronti del Comune.
Impone all'appello di individuare le statuizioni impugnate e di formulare una critica puntuale alle ragioni della decisione; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a. per la domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi non si applica ai fatti illeciti anteriori all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in ragione del carattere innovativo e della natura processuale della disposizione.
- Ai fini del risarcimento del danno da ritardo, il danneggiato deve provare la violazione del termine procedimentale, il dolo o la colpa dell'amministrazione, il danno ingiusto, il nesso causale tra condotta e lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei termini e il collegamento causale tra fatto lesivo e pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali.
- Non è configurabile un ritardo risarcibile imputabile all'amministrazione quando l'arresto del procedimento dipenda dalla mancata produzione, da parte dell'istante, della documentazione necessaria, anche se il privato aveva in precedenza manifestato la disponibilità a integrarla.
- Il comportamento dell'amministrazione che, pur non concludendo immediatamente il procedimento, mantenga un dialogo istruttorio con il privato mediante richieste coerenti di integrazione documentale e concluda il procedimento dopo il completamento della documentazione non integra inerzia totale né, in assenza di ulteriori elementi, la colpa richiesta per il risarcimento da ritardo.
- Nel giudizio amministrativo d'appello, la riproposizione di argomenti già dedotti in primo grado non determina di per sé l'inammissibilità quando l'atto individui le statuizioni impugnate e contenga una critica sostanziale alle ragioni poste a fondamento della sentenza appellata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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