Cassazione Civile, Ordinanza n. 27188/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non è stata liquidata alcuna spesa, perché l'amministrazione intimata non si è costituita.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale di Trieste il decreto ministeriale di trasferimento in uno Stato membro adottato nell'ambito della procedura Dublino, ma il tribunale aveva rigettato il ricorso con decreto del 22 giugno 2020. Contro tale decisione il medesimo soggetto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La Corte, però, ha esaminato d'ufficio la validità della procura speciale rilasciata al difensore per il giudizio di cassazione e ha rilevato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura in calce al ricorso riportava soltanto la data di rilascio e l'autenticazione della firma, senza alcuna espressione idonea a dimostrare o certificare che la data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie soggette a tale disciplina deve contenere in modo esplicito un elemento che attesti la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la semplice indicazione della data o la sola autenticazione della firma non sono sufficienti.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura alle liti, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
Richiamato come norma ordinaria sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale la disciplina speciale impone un requisito ulteriore di posteriorità e relativa certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve risultare in modo espresso dalla procura stessa o dalla certificazione del difensore.
- La sola indicazione della data di rilascio della procura, se non accompagnata da un'esplicita certificazione della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento, non soddisfa il requisito di specialità richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La certificazione del difensore può riguardare con un'unica sottoscrizione sia l'autenticità della firma del conferente sia la data della procura, ma deve comunque rendere inequivoco il rispetto del requisito temporale imposto dalla norma speciale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei limiti previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27011/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2021 del 06/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →